COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 26 Marzo 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 70. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VICTORIA SOLOFRA – GARA FUTSAL SOLOFRA / VICTORIA SOLOFRA DEL 29.11.2014 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 26 Marzo 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 70. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VICTORIA SOLOFRA – GARA FUTSAL SOLOFRA / VICTORIA SOLOFRA DEL 29.11.2014 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, sentita, nella riunione del 16.02.2015, la società, nella persona del suo delegato, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltati i due arbitri, nella riunione del 9.03.2015, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; preso atto dell’assenza della società, riconvocata per la riunione del 16.03.2015; visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 67 del 9 gennaio 2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha rigettato il reclamo proposto, in prima istanza, dalla società reclamante. Preliminarmente, questo Collegio rileva la reiterata assenza della reclamante, seppur regolarmente riconvocata all’udienza del 16.03.2015. Quanto al merito del ricorso, la tesi difensiva della società reclamante può trovare accoglimento. Invero, essa si duole che, nella gara de qua, con entrambe le squadre in inferiorità numerica, sia entrato indebitamente in campo un calcettista della società Futsal Solofra, violando la regola 12 del Regolamento del Calcio a Cinque, secondo la quale, se entrambe le squadre stanno giocando con tre o quattro calcettisti e viene segnata una rete, le due squadre debbono rimanere con lo stesso numero di calcettisti. A tale proposito, questa Corte ha convocato gli arbitri della gara in esame e l’arbitro n. 1 ha dichiarato che, dopo il gol del cinque pari, a gioco ripreso, si accorgeva che un calcettista della società Futsal Solofra era entrato in campo senza sua autorizzazione, prendendo parte alla gara per circa dieci secondi. L’arbitro n. 1 ha, altresì, precisato di non essere riuscito ad individuare il responsabile dell’infrazione, in ragione dell’obiettiva difficoltà della relativa verifica, atteso che la disciplina sportiva del Calcio a Cinque consente i cosiddetti “cambi volanti”, senza alcuna annotazione. L’arbitro medesimo, di conseguenza, ha precisato di non essere stato in grado di adottare alcun provvedimento disciplinare, a motivo della mancata individuazione, come innanzi chiarita. Inoltre, lo stesso arbitro ha smentito di aver affermato che sarebbe dovuto entrare solo il calcettista della società Futsal Solofra, dopo la realizzazione della rete da parte della società Victoria Solofra, nonché ha smentito di aver negato l’autorizzazione all’ingresso in campo ad un calcettista di quest’ultima squadra. Sul punto, deve ancora una volta ribadirsi che le refertazioni arbitrali e le dichiarazioni rese dai direttori di gara a quest’Organo giudicante configurano fonte privilegiata di prova. Deve sottolinearsi che la confusa situazione, certamente determinata anche da una distrazione arbitrale, deve necessariamente sintetizzarsi in due punti, entrambi rilevati dalle dichiarazioni dei due arbitri: che l’arbitro non abbia autorizzato alcun ingresso in campo del calcettista in argomento della società Futsal Solofra e che, per una frazione temporale limitatissima, la società Futsal Solofra abbia goduto di un vantaggio che non è consentito, in base alla norma invocata dalla reclamante. Questo Collegio ritiene che, come si evince da quanto già precisato (ovvero, che la brevissima vicenda si è verificata “dopo il gol del cinque pari”), non può – sul piano del diritto sostanziale, quale quello calcistico, anche in considerazione dell’immediato intervento arbitrale, a riparazione dell’indebita, brevissima presenza sul terreno di gioco di un calcettista della società Futsal Solofra – ritenersi che essa abbia potuto influire sul regolare svolgimento della gara. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Victoria Solofra, con conseguenziale conferma del risultato acquisito sul campo (5-5); dispone, altresì, l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società Victoria Solofra.
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