COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 26 Marzo 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 71. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO INTERNATIONAL C5 – GARA SOCCER VOMERO VIP CLUB / INTERNATIONAL C5 DELL’11.02.2015 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 26 Marzo 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 71. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO INTERNATIONAL C5 – GARA SOCCER VOMERO VIP CLUB / INTERNATIONAL C5 DELL’11.02.2015 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 80 del 19 febbraio 2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica, per otto gare, a carico del calcettista sig. Orsini Antonio, perché, “espulso per aver colpito con le mani al petto un calcettista della squadra avversaria, facendolo cadere a terra, alla notifica del provvedimento ingiuriava l’arbitro, tentando di aggredirlo, non riuscendovi perché trattenuto dai propri compagni di squadra”. La tesi difensiva della società reclamante non può trovare favorevole accoglimento. Invero, la reclamante si duole che il direttore di gara non abbia potuto vedere il comportamento del sig. Orsini Antonio, consistito nell’aver colpito l’avversario al petto, dato che, nel frattempo egli stava seguendo la gara e considerato che l’atto era stato perpetrato dall’Orsini verso il calcettista e non verso il medesimo arbitro. Inoltre, la reclamante ha aggiunto che il sig. Orsini si era avvicinato al direttore di gara per chiedere spiegazioni e non per tentare di aggredirlo. Questa Corte, nel valutare i fatti, deve attenersi al referto di gara, che configura fonte di prova piena e privilegiata. Orbene, da esso risulta una descrizione chiara, precisa ed inequivocabile della condotta tenuta dal predetto sig. Orsini, reo di aver colpito un avversario al petto con violenza e non con le braccia aperte, facendolo cadere a terra, nonché colpevole di aver ingiuriato l’arbitro, tentando di aggredirlo fisicamente, non riuscendovi solo perché trattenuto da alcuni compagni di squadra. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società International C5; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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