COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 19.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della “U.P.D. Baldaccio Bruni” avverso la Decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Rosati Marco con una squalifica per tre gare. C.U. n.45 del 26/02/2015.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 19.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della “U.P.D. Baldaccio Bruni” avverso la Decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Rosati Marco con una squalifica per tre gare. C.U. n.45 del 26/02/2015. Per aver colpito con una manata in faccia un avversario, che si trovava a terra, con il pallone non in gioco, il tesserato in oggetto veniva espulso dal campo di gara. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica di tre giornate. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società Baldaccio Bruno. La reclamante ritiene la sanzione eccessiva rispetto alla reale portata della condotta sanzionata. Infatti la società sostiene che il proprio tesserato, dopo aver commesso un fallo di gioco, passava davanti all’avversario, ancora a terra, e nell’invitarlo a rialzarsi lo toccava con la mano sulla guancia. Considerata l’assoluta mancanza di violenza il calciatore colpito si alzava immediatamente e riprendeva senza problemi la sua partita. Secondo la reclamante nel caso in questione sarebbe stato sufficiente sanzionare il calciatore con una giornata di squalifica. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara descrive in maniera dettagliata quanto avvenuto in campo. Afferma che il tesserato in questione, dopo aver commesso il fallo, si avvicinava all’avversario e lo colpiva al volto per poi proseguire il suo rientro verso la linea difensiva come se niente fosse successo. Il D.G. dichiara anche che tale condotta avveniva davanti ai suoi occhi in quanto aveva il campo visivo libero e si trovava molto vicino al fatto. In data 13 marzo 2015 si presentava davanti a questa Corte di Appello Sportiva Territoriale il sig. Casula Mario in rappresentanza della società Baldaccio Bruno, come da giusta delega in atti. Il rappresentante della reclamante contesta il supplemento reso dall’arbitro, sostenendo che nonostante l’alto numero di espulsioni e ammonizioni comminate nel corso della gara, la stessa può essere qualificata come “moscia” e quindi non suscettibile di poter causare atti di violenza come quello contestato al proprio calciatore. Questa Corte di Appello Sportiva Territoriale esaminati gli atti di gara ritiene provati i fatti ascritti al tesserato in questione. L’arbitro appare molto preciso nel descrivere la condotta del sig. Rosati Marco e pertanto, considerata la valenza di prova privilegiata degli atti arbitrali, non può che confermare il provvedimento del G.S.T. Anche la sanzione appare congrua essendo stata stabilita nella misura minima edittale prevista dal C.G.S. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa
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