COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 19.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Oggetto: Reclamo dell’associazione Polisportiva Dilettantisca Pratovecchio avverso l’ammenda di Euro 1.000,00 (C.U. n. 44 del 19/02/2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 19.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Oggetto: Reclamo dell'associazione Polisportiva Dilettantisca Pratovecchio avverso l'ammenda di Euro 1.000,00 (C.U. n. 44 del 19/02/2015). L'associazione Polisportiva Dilettantesca Pratovecchio, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti della stessa società, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 15/02/2015, contro la Società Audax Rufina. Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni: “Per avere, propri sostenitori, preso parte ad una rissa con quelli avversari che provocava sospensione della gara per 5' e danni gravi all'incolumità fisica di più persone, (art. 14 comma 1 e 2 del C.G.S.)”La società, nel reclamo, contesta la decisione del G.S.T. eccependo che la tifoseria avversaria avrebbe dato origine allo scontro fisico.Infatti alcuni sostenitori della squadra Audax Rufina, che erano stati posizionati in una tribuna lontana da quella della squadra ospitante, al 20esimo del secondo tempo avrebbero abbandonato la propria postazione per fare il giro del campo di giuoco e cercare lo scontro fisico con i tifosi avversari. Per tali ragioni la reclamante ritiene che gli avvenimenti in campo siano esclusivamente addebitabili alla tifoseria avversaria e pertanto conclude per la revoca dell'ammenda ovvero per la riduzione della medesima.Il reclamo risulta fondato e deve trovare parziale accoglimento.Occorre preliminarmente rilevare che nel medesimo C.U. che riporta la decisione impugnata è presente il provvedimento con cui il G.S.T. ha ritenuto di dover irrogare una sanzione di Euro 2.000,00 alla squadra Audax Rufina con la seguente motivazione: “Per contegno minaccioso verso un A.A. parte gara. Per contegno offensivo verso detto A.A. ed organi federali parte gara. Per avere, circa quindici sostenitori ospiti, abbandonata la zona a loro riservata dirigendosi verso quella ove si trovavano sostenitori locali, iniziato con essi scontro fisico ricercato e provocato. A causa di ciò il D.G. era costretto ad interrompere la gara per 5'. Da tali fatti derivavano danni gravi all'incolumità fisica di più persone, (art. 14 commi 1 e 2 del C.G.S.). Recidiva nel contegno offensivo verso gli ufficiali di gara.”Il D.G. poi, nel supplemento, conferma integralmente quanto contenuto nell'allegato al rapporto di gara evidenziando una prevalente responsabilità in capo alla tifoseria della società Audax Rufina nella degenerazione violenta della gara mediante un vero e proprio assalto perpetrato ai danni dei tifosi locali.Purtuttavia occorre distinguere tra un momento “genetico” dello scontro fisico, nel quale anche una sola parte può prendere l'iniziativa nell'aggressione fisica dell'avversario, ed un momento successivo nel quale entrambe le compagini accettano lo scontro violento ponendosi ben al di fuori delle regole del giuoco Calcio.Persino altri ordinamenti che ammettono la sussistenza di scriminanti quali la legittima difesa (citata anche dallo stesso D.G.) condizionano tale esercizio alla impossibilità di poter attuare soluzioni alternative - quali ad esempio la fuga - che possano contrastare il concreto pericolo del momento. Incompatibili con tale ricostruzione sia le stesse dichiarazioni del D.G. che, pur difendendo le posizioni della tifoseria locale, parla di “partecipazione” allo scontro fisico sia l'elemento temporale che testimonia come tali scontri siano proseguiti sulle tribune per alcuni minuti sino all'intervento della forza pubblica.Questo meccanismo determina da un lato un effetto disincentivante per la squadra che evidentemente conosce bene le conseguenze di un'eventuale reazione aggressiva alla provocazione altrui dall'altro una responsabilizzazione dei singoli soggetti con ciò recuperando l'eventuale gap relativo ad una maggiore responsabilità “genetica” di una delle due compagini nel verificarsi degli scontri.Nello specifico anche il G.S.T. sembra aver comunque deciso per una diversificazione delle sanzioni avendo comminato alla società Audax Rufina (peraltro recidiva) una sanzione pecuniaria maggiormente afflittiva.Pertanto, essendo evidente la prevalente censura nei comportamenti della tifoseria avversaria, la sanzione pecuniaria irrogabile deve essere contenuta nei minimi limiti edittali dell'art. 14 comma II C.D.S., residuando in ogni caso una responsabilità anche nella condotta dei sostenitori locali.P.Q.M.La Corte d'Appello Sportiva Territoriale accoglie il reclamo riducendo la sanzione ad Euro 500,00.
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