COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 19.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della ASD La Nuova Pol. Novoli avverso dec. del GST Squalifica Dodero Niccolò per 5 gare. (C.U 44 del 19/02/2015 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 19.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della ASD La Nuova Pol. Novoli avverso dec. del GST Squalifica Dodero Niccolò per 5 gare. (C.U 44 del 19/02/2015 ) Con atto , che si ritiene opportuno trascrivere integralmente , “ Con la presente il sottoscritto Manlio Rebechi in qualità di Presidente de LA N.P. NOVOLI” chiede a codesta commissione la riduzione della squalifica del calciatore DODERO NICCOLO’ sanzionato con 5 giornate di squalifica sul comunicato ufficiale n 44 del 19/02/2015.Si chiede inoltre di poter essere ascoltati da codesta commissione.” inviato il 27.02.2015 alle ore 11.33 , la società Novoli ha inteso reclamare la sanzione comminata al proprio tesserato Dodero . Il reclamo deve dichiararsi inammissibile per le seguenti ragioni: a)- inviato oltre i termini art. 36 comma 2 C.G.S La sanzione comminata al calciatore Dodero è stata resa nota con pubblicazione sul C.U 44 del 19.02.2015 , pertanto la stessa , poteva essere impugnata entro il 26.02.2105 b)-Immotivato art. 36.2 bis e 33 comma 6 ) C.G.S Giova ricordare come ogni reclamo deve essere motivato in maniera molto circostanziata . Le ragioni per le quali il verdetto di primo grado , viene considerato ingiusto o comunque lesivo di un diritto devono essere illustrate e ben spiegate. Non basta dire “… si chiede una riduzione ….” , ma devono esserne spiegati i motivi affinchè la Corte possa essere messa in condizione di effettuare una istruttoria per poi pronunciarsi nel merito. P.Q.M. La Corte di Appello Sportiva Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa.
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