COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 19.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo del RIFREDI 2000 avverso la squalifica inflitta al calciatore Mordini Sandro fino al 05.05.2015 (3 mesi).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 19.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo del RIFREDI 2000 avverso la squalifica inflitta al calciatore Mordini Sandro fino al 05.05.2015 (3 mesi). Questa Corte viene chiamata a decidere sulla legittimità e congruità del provvedimento assunto dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Mordini Sandro, per i seguenti motivi: ‘Espulso per somma di ammonizioni, dopo la notifica toccava con il petto alle spalle del D.g. offendendolo’. Con stringatissimo ricorso la società contesta la squalifica inflitta al proprio tesserato, precisando che il fatto è avvenuto a causa della foga e dell’impeto del calciatore, il quale, al momento di rialzarsi da terra dopo uno scontro di giuoco, ‘sfiorava’ la schiena dell’arbitro senza intenzione e volontà di procurargli dolore. Ribadisce nuovamente che il fatto si è verificato per l’eccessivo impeto del calciatore, chiedendo alla Corte di riformare la decisione impugnata riducendo la squalifica inflitta. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e acquisito il supplemento di rapporto, passa a decisione. Il reclamo non è fondato. Gli elementi e le circostanze di fatto dedotte dalla reclamante non trovano riscontro nelle risultanze arbitrali, le quali - per converso - indirizzano il giudizio fattuale del Collegio Giudicante nel senso di ritenere sussistente sia l’evento oggi contestato (il colpo n.d.r), che l’elemento volitivo del calciatore di colpire, seppur lievemente, l’arbitro con la propria condotta. La dinamica dei fatti e, in particolare, le circostanze evidenziate dall’arbitro con il supplemento di rapporto conducono inevitabilmente nel senso sopra indicato, in quanto lo stesso D.g. ha avuto modo di precisare e specificare che il Mordini lo ha colpito alla schiena dopo aver percorso a corsa una distanza di 15 metri per protestare contro la decisione assunta. A supporto di detta lettura vi è inoltre anche l’espressione ingiuriosa proferita dallo stesso Mordini dopo la notifica dell’espulsione. Le suddette circostanze pertanto certificano, in applicazione del principio stabilito dall’art. 35 C.G.S., la piena responsabilità del calciatore per i fatti contestati, la cui valutazione, sotto il profilo dell’entità della sanzione, subisce in attenuazione il non aver procurato lesioni e/o comunque dolore al direttore di gara. In altre parole, contrariamente a quanto ritenuto dalla reclamante la sanzione non appare eccessiva, avendo il Giudice Sportivo correttamente calibrato e preso in esame tutte le circostanze indicate negli atti ufficiali. P.Q.M. la C.A.S.T.: - respinge il reclamo proposto dalla società RIFREDI 2000; - conferma il provvedimento impugnato; - ordina l’addebito della tassa di reclamo
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