COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 26.03.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti del Calciatore Kouyate Youssouf per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, c. 2, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 26.03.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti del Calciatore Kouyate Youssouf per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, c. 2, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F.. In sede di richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014 il calciatore Kauyate Youssouf rilasciava sotto la propria responsabilità alla Società G.S. Calasanzio A.S.D., per la quale intendeva tesserarsi, la prescritta dichiarazione attestante di non essere mai stato tesserato per alcuna federazione estera. In sede di controllo della documentazione l’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. accertava che il calciatore sopra indicato, identificato attraverso la data di nascita, era stato tesserato presso la Federazione della Costa d’Avorio per conto del Centre de Formation National de Football (CFNF) per cui, sospesa la richiesta di tesseramento, informava del fatto la Procura Federale. L’Ufficio inquirente, acquisita la necessaria documentazione rilevava le violazioni indicate in epigrafe e disponeva il deferimento in esame. A seguito delle convocazioni disposte da questo Tribunale è presente il Calciatore Kauyate Youssouf. Rappresenta la Procura Federale l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. In apertura di dibattimento il Sostituto Procuratore, evidenziato che la violazione risulta dimostrata “per tabulas”, chiede la conferma del deferimento e l’applicazione nei confronti del calciatore della sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate di gara. Il Calciatore, intervenendo in propria difesa, tramite il Dirigente Calugi, si riporta a quanto argomentato dalla Società in replica alla notifica dell’avviso di comunicazione della conclusione delle indagini da parte della Procura Federale. La Corte, in sede di decisione, rileva che: - dal documento trasmesso dal Centre National de Football della Federazione Avoriana all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. emerge che il calciatore è stato tesserato per detto Centro con la tessera recante il n° 14080; - secondo le norme della F.I.G.C., il tesseramento dei calciatori di cittadinanza non italiana è regolamentato dal comma 6 dell’articolo 40 delle N.O.I.F., il quale dispone che la richiesta di tesseramento presso la F.I.G.C., relativa a detta tipologia di calciatori, deve essere corredata, tra l’altro, dalla dichiarazione resa dal calciatore “di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni estere”. Avendo invece il Calciatore Kouyate rilasciato, al momento della sottoscrizione della richiesta di tesseramento, la seguente dichiarazione: “Io Kouyate Youssouf dichiaro di non aver mai giocato x federazioni estere” ne viene accertata la mendacità ed è quindi accertata, al di fuori di ogni dubbio, la violazione della disposizione federale sopra indicata. Il deferimento è quindi del tutto fondato e da accogliere. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge al Calciatore Kouyate Yossouf la squalifica per 3 (tre) giornate di gara
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