COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 26.03.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor Colucci Massimo, Dirigente della Società A.S.D. Grassina con l’incarico di Direttore Generale, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del C.G.S.. Viene altresì deferita la Società di appartenenza per la responsabilità prevista dall’art. 4, c. 1, del medesimo Codice, avendo il tesserato la rappresentanza dell’Ente.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 26.03.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor Colucci Massimo, Dirigente della Società A.S.D. Grassina con l’incarico di Direttore Generale, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del C.G.S.. Viene altresì deferita la Società di appartenenza per la responsabilità prevista dall’art. 4, c. 1, del medesimo Codice, avendo il tesserato la rappresentanza dell’Ente. Le dichiarazioni contenenti giudizi sull’operato dell’Arbitro della gara Arno Laterina – Grassina, disputata in data 1.11.2014, a firma del Signor Massimo Colucci, Direttore Generale della Società A.S.D. Grassina, e rese pubbliche attraverso il sito ufficiale internet della medesima, hanno indotto la Procura Federale, alla quale gli atti sono pervenuti attraverso il C.R. Toscana, al deferimento in esame effettuato previa rituale istruzione e dopo averne dato notizia agli interessati. Ha rilevato l’Inquirente Ufficio che: -le modalità con le quali le dichiarazioni del Colucci sono state rese hanno carattere pubblico, secondo il dettato del comma 4 dell’art. 5 del C.G.S.; -che non sono state oggetto di rettifica ai sensi della Legge sulla stampa; -ed ancora che le medesime costituiscono lesione ed offesa nei confronti dell’Arbitro della gara cui si riferiscono ed, altresì, dell’intera classe arbitrale e delle Istituzioni Federali. Il comportamento tenuto dal Tesserato coinvolge la responsabilità dell’A.S.D. Grassina, che viene pertanto anch’essa deferita, ai sensi dell’art. 4, comma 1, combinato con il disposto di cui all’art. 5, comma 2, del C.G.S., avendo il Dirigente poteri di firma e quindi la rappresentanza della Società. Il Tribunale ha disposto che il caso venisse posto in discussione per la data odierna dando la prevista comunicazione a tutte le parti del procedimento. Sono presenti: -il Signor Massimo Colucci, tesserato per l’A.S.D. Grassina, il quale ha fatto pervenire in data 12 u.s. memoria; -il Signor Osvaldo Righi, nella sua qualità di Presidente, rappresenta la Società A.S.D. Grassina Per conto della Procura Federale interviene l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, il quale in apertura di dibattimento, afferma che le frasi usate dal Colucci travalicano il limite del diritto di critica che compete a ciascun tesserato, essendo esse costituite da frasi ingiuriose, lesive della dignità personale dell’Ufficiale di gara accusato di averla diretta in malafede. Il comportamento tenuto dal Dirigente coinvolge la responsabilità della Società secondo quanto disposto dall’art. 4 del C.G.S.. Conclude richiedendo che il Collegio, affermata la fondatezza del deferimento, disponga l’applicazione delle seguenti sanzioni. -al Tesserato Colucci Massimo, nella sua qualità di D.G. dell’A.S.D. Grassina, l’inibizione per mesi 4 (quattro); -alla Società, in virtù della qualifica rivestita dal Colucci, in applicazione di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 4 del C.G.S., l’ammenda di €400,00(quattrocento). Seguono gli interventi dei soggetti deferiti che così si sostanziano. Il Signor Massimo Colucci, dopo aver risposto, su specifica domanda del Presidente del Collegio, di non intendere sollevare alcuna eccezione procedurale e di procedere nel dibattimento, si riporta integralmente al contenuto della memoria fatta pervenire in data 12 marzo u.s., con la quale conferma essere l’autore delle dichiarazioni oggetto del deferimento e si scusa”… se l’enfasi con cui è stato redatto il post mi ha portato ad esprimere considerazioni ritenute lesive della onorabilità dell’arbitro che peraltro non nominavo”. Ritiene che le espressioni usate non ipotizzino la malafede della classe arbitrale e delle Istituzioni Federali. Riafferma, comunque, che le sostituzioni effettuate dalla squadra avversaria, non rilevate dal D.G. e causa delle dichiarazioni in esame, sono state sei e quindi oltre il limite consentito. Il rappresentante della Società ritiene di non avere da aggiungere nulla alle dichiarazioni rese dal proprio Dirigente. Chiuso il dibattimento il Tribunale, ritenuto non necessario lo svolgimento di alcuna ulteriore attività istruttoria, decide rilevando che i fatti contestati emergono in maniera del tutto esaustiva dalla lettura di quanto riportato, in data 03.01.2015, sul sito ufficiale della Società Grassina. Infatti se è vero che le frasi del Dirigente non sono riferite direttamente alla classe arbitrale ed alle Istituzioni Federali in genere, - su questo il Tribunale concorda con il Colucci - è pur vero che l’accusa rivolta al D.G. della gara è di estrema gravità e viola, comunque, quanto disposto in termini di comportamento dei tesserati dalle norme federali. E’ da rilevare che il Colucci non produce alcuna prova a fondamento delle proprie asserzioni, limitandosi a semplici affermazioni portate a conoscenza di tutti sul sito ufficiale della Società. E’ indubbia, quindi, la responsabilità del Colucci sia per l’aver sottoscritto, assumendosene espressamente la paternità, sia per non aver provveduto a smentire o rettificare la dichiarazione pubblicata. E’ altresì accertata la responsabilità della Società, titolare del sito, per non aver evitato che la pubblicazione avvenisse e che, una volta questa verificatasi, non sia in qualche modo intervenuta. Si richiama in merito quanto disposto dal primo comma dell’art. 4 del C.G.S. (Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali). Detta responsabilità ha, nella fattispecie, carattere diretto avendo il Colucci, in base all’esame dell’organigramma societario, il potere di rappresentanza della Società. Il deferimento è pertanto fondato e da accogliere. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana delibera di infliggere le seguenti sanzioni: -al Dirigente Massimo Colucci, per l’accertata violazione degli articoli 1 bis e 5, comma 1, del C.G.S., l’inibizione per 4 (quattro) mesi; -alla Società A.S.D. Grassina l’ammenda di € 400,00 (quattrocento) in conseguenza della violazione accertata nei confronti del proprio tesserato.
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