COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 26.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Oggetto: Reclamo in proprio del giocatore Valenti Filippo avverso la squalifica comminata dal G.S.T. per 10 gare (C.U. n. 45 del 26/02/2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 26.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Oggetto: Reclamo in proprio del giocatore Valenti Filippo avverso la squalifica comminata dal G.S.T. per 10 gare (C.U. n. 45 del 26/02/2015). Con rituale e tempestivo gravame, il calciatore Filippo Valenti adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe ed ancorata al comportamento discriminatorio - con riferimento all’etnia d’origine di un avversario – assunto nel corso dell’incontro disputatosi in data 22 febbraio 2015 tra la società Lanciotto Campi e la squadra di appartenenza Porta Romana. Il G.S.T. così motivava la propria decisione: “Per condotta discriminatoria per motivi di colore nei confronti di un calciatore avversario”. L’impugnante eccepiva, nell’atto introduttivo al Giudizio di secondo grado, l’insussistenza del fatto e lamentava l'inesistenza di qualsiasi comportamento illecito da parte del proprio tesserato. Il calciatore avrebbe pronunciato solo la frase “Stai zitto scuro” senza mai proferire epiteti discriminatori e l'unico ad aver potuto udire la frase sarebbe stato l'assistente di linea che avrebbe successivamente segnalato l'accaduto al D.G.. La frase, in ogni caso, risulterebbe assolutamente scevra da qualsiasi valenza discriminatoria e conclude pertanto per l'annullamento ovvero la riduzione della sanzione irrogata. All'udienza del 20 marzo 2015 era presente, previa convocazione, il Sig. Valenti Filippo che, reso edotto del supplemento redatto dall'assistente arbitrale, confermava il reclamo in ogni sua parte specificando di non avere assolutamente pronunciato al parola “negro” avendo solo proferito la frase: “stai zitto scuro” appellativo con il quale vengono solitamente e scherzosamente appellati alcuni compagni di colore ed il magazziniere. Precisava ancora che si tratta di un appellativo scherzoso e che non vi era alcuna volontà offensiva. Il reclamo non può essere accolto. Le Carte federali conferiscono fede privilegiata alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara e, nel caso concreto, il D.G. è preciso nel descrivere nel rapporto di gara la condotta incriminata e nel dettagliarla. Infatti nell'originario rapporto di gara il D.G. attesta di aver correttamente trascritto l'epiteto razziale comunicatogli dall'assistente. Peraltro il guardalinee provvedeva a redigere un supplemento nel quale confermava quanto da lui direttamente ascoltato e affermava che l'epiteto era stato certamente percepito da alcuni componenti della panchina che avevano immediatamente stigmatizzato il comportamento del compagno. Occorre precisare che l'art. 11 C.G.S., titolato “Responsabilità per comportamenti discriminatori” stabilisce che: “Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.” e al successivo comma che “Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara...” Ovviamente nell'applicazione della sanzione, per stabilirne l'entità, si deve necessariamente tenere conto del fatto che si tratta di un singolo epiteto per cui risulta adeguata la squalifica irrogata dal G.S.T. ed appiattita sul minimo edittale. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il ricorso e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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