COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 26.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Oggetto: Reclamo dell’A.C.D. Versilia Calcio avverso la squalifica fino al 19/04/2015 dell’allenatore Dell’Amico Marco (C.U. n. 31 del 19/02/2015)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 26.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Oggetto: Reclamo dell’A.C.D. Versilia Calcio avverso la squalifica fino al 19/04/2015 dell'allenatore Dell'Amico Marco (C.U. n. 31 del 19/02/2015) Con rituale e tempestivo gravame l'A.C.D. Versilia Calcio adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S. specificata in epigrafe adottata nei confronti dell'allenatore Dell'amico e così motivata: “Per proteste reiterate anche a fine gara e per offese verso il D.G.”. Parte reclamante, nella stringata impugnazione, si limita a contestare la dinamica dei fatti affermando che numerose persone presenti ai fatti avrebbero assistito al reale evolversi degli eventi e conclude pertanto per una riduzione della squalifica irrogata. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Un concetto fondamentale del Diritto Sportivo F.I.G.C. - che per questo viene spesso ripetuto nella parte motiva di moltissime decisioni della C.D.T. - è che le Carte Federali, ad eccezione di particolari procedimenti, fanno espresso divieto quanto all’ammissione di prove testimoniali all’interno del procedimento sportivo per cui tutte le istanze formulate in tal senso nelle conclusioni dell'atto di impugnazione non possono trovare accoglimento. Nonostante la chiara esposizione dei fatti enucleata nel rapporto di gara la C.S.A.T. riteneva comunque necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G. inoltrando le eccezioni ed i rilievi ipotizzati dalla reclamante; il medesimo però, nella risposta, non sembra condividere, in alcun modo, le argomentazioni difensive e conferma interamente quanto dedotto nel primo rapporto. Iterando le censure mosse nei confronti dell'allenatore dettaglia ancora una volta il comportamento illecito e la frase ingiuriosa correttamente percepita. Occorre ricordare che il Dell'Amico Marco rivestiva la carica di allenatore, ruolo che lo onerava di una maggior attenzione nell’ottemperanza e nel rispetto di quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal codice, anche con riguardo all’esempio fornito alla squadra; il venir meno a tale responsabilità, accentuato dalla necessità di fornire modelli comportamentali a ragazzi giovanissimi (Juniores) che gravitano ancora in ambito dilettantistico, giustifica l'adozione di un adeguato provvedimento sanzionatorio. La sanzione applicata dal G.S.T. risulta pertanto, anche in considerazione della evidente platealità della protesta, corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito delle relative tasse.
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