COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 20.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SSD CASTELLO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTELLO CALCIO – ATLETICO MASSA, DISPUTATA A CASTEL DELL’AQUILA IL 08.03.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 119 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 11.03.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MACCAGLIA CRISTIANO PER CINQUE GARE; SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ROSSI MATTEO PER QUATTRO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 20.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SSD CASTELLO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTELLO CALCIO – ATLETICO MASSA, DISPUTATA A CASTEL DELL’AQUILA IL 08.03.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 119 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 11.03.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MACCAGLIA CRISTIANO PER CINQUE GARE; SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ROSSI MATTEO PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.03.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte presa visione degli atti ufficiali di gara ed all’esito dell’audizione dell’arbitro osserva quanto segue. Quanto alla posizione del calciatore Maccaglia Cristiano il direttore di gara nel confermare il referto ha precisato che trattavasi di proteste reiterate ma non contenenti frasi offensive. Alla luce di ciò la squalifica inflitta dal G.S al citato calciatore deve essere ridotta a tre giornate di gara. Parimenti per quanto concerne la posizione del calciatore Rossi Matteo la condotta dello stesso non può qualificarsi in termini di minaccia od offese al direttore di gara, conseguentemente la squalifica inflitta dal G.S. deve essere ridotta a due giornate di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce: la squalifica al calciatore Maccaglia Cristiano a tre giornate di gara; la squalifica al calciatore Rossi Matteo a due giornate di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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