F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/TFN del 30 Marzo 2015 (122) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE IODICE (Direttore sportivo della Società SS Ischia Isola Verde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl – (nota n. 6649/509 pf14-15 SP/SS/blp del 26.2.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/TFN del 30 Marzo 2015
(122) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE IODICE (Direttore sportivo della Società SS Ischia Isola Verde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl - (nota n. 6649/509 pf14-15 SP/SS/blp del 26.2.2015). Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito al Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare, Giuseppe Iodice, Direttore Sportivo della Società SS Ischia Isola Verde Srl, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, e art. 5, comma 1, del CGS per aver pronunciato pubblicamente espressioni offensive della onorabilità del Rag. Mario Macalli, Presidente del Consiglio Direttivo della Lega Italiana Calcio Professionistico, con le dichiarazioni rese nella mail inviata ad una pluralità di destinatari, in particolare “Carissimi, credo che tutti voi abbiate letto l’intervista rilasciata dal ragionier Fantozzi ops … Macalli, a Tuttolegapro. Leggetela bene l’intervista, prima dice che il momento è critico per tutto il calcio italiano, a seguito dei tagli alle contribuzioni operati dall’alto e poi, con la faccia da c… che si ritrova … afferma … aspettatevi dei soldi importanti … credetemi è comico!”, ledendo in tal modo la reputazione dello stesso; ha deferito inoltre la Società SS Ischia Isola Verde Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al proprio tesserato. Il dibattimento Alla riunione del 30/3/2015 il rappresentante della Procura federale ha chiesto la conferma del deferimento e l’irrogazione delle sanzioni di € 30.000,00 (€ trentamila/00) di ammenda per Giuseppe Iodice e dell’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) per la SS Ischia Isola Verde Srl. La difesa dei deferiti, preliminarmente, ha richiesto la dichiarazione di improcedibilità del presente deferimento per l’omessa notifica della conclusione delle indagini alle parti, contestando che l’invio della suddetta comunicazione è stata fatta a mezzo fax a un numero non appartenente alla Società. In particolare, il fax è stato inviato a un numero indicato nell’anagrafe federale (cfr. AS/400 in atti depositata dalla Procura federale) che non è quello effettivo. Infatti, dal modulo di censimento allegato al deferimento il numero di fax della Società Ischia Isolaverde Srl è completamente diverso da quello riscontrato nell’AS/400 e usato dalla Procura federale per le notifiche di rito delle conclusioni dell’indagine. La motivazione Il Tribunale ritiene che unico atto legittimo per individuare i giusti e corretti indirizzi dei soggetti deferiti debba ritenersi il modulo di censimento depositato presso la Lega di appartenenza e di conseguenza a disposizione di tutti gli Organi competenti della Figc. Ne consegue che la notifica del suddetto atto non è stata effettuata correttamente e che conseguentemente il deferimento deve considerarsi improcedibile. P.Q.M. Dichiara improcedibile il deferimento nei confronti del Sig. Giuseppe Iodice e della SS Ischia Isola Verde Srl.
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