F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/TFN del 30 Marzo 2015 (91) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA RAZZITTI (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società SSD Aurora Seriate Calcio, attualmente tesserato in prestito per la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl), STEFANO CORDONE (all’epoca dei fatti Segretario sportivo della Società Calcio Brescia Spa), Società CALCIO BRESCIA Spa – (nota n. 5641/1166 pf13-14 SP/blp del 3.2.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/TFN del 30 Marzo 2015 (91) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA RAZZITTI (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società SSD Aurora Seriate Calcio, attualmente tesserato in prestito per la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl), STEFANO CORDONE (all’epoca dei fatti Segretario sportivo della Società Calcio Brescia Spa), Società CALCIO BRESCIA Spa - (nota n. 5641/1166 pf13-14 SP/blp del 3.2.2015). Il deferimento Con atto del 3 febbraio 2015 la Procura federale ha deferito dinanzi al Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare: a) il Sig. Razzitti Andrea, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società SSD Aurora Seriate Calcio, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportivo all’epoca vigente (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), per aver svolto allenamenti ed una gara amichevole con la Società Calcio Brescia Spa nel mese di giugno 2014, senza aver informato e chiesto il nulla osta alla propria Società di appartenenza SSD Aurora Seriate Calcio; b) il Sig. Cordone Stefano, all’epoca dei fatti Segretario Sportivo della Società Calcio Brescia Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva all’epoca vigente (ora art. 1 bis, comma 1, CGS) per aver contattato il calciatore Razzitti ed avergli fatto svolgere allenamenti e una gara amichevole con la Società Calcio Brescia Spa, nel mese di giugno 2014, senza aver chiesto alla Società per la quale il calciatore Razzitti era tesserato – SSD Aurora Seriate Calcio – il nulla osta e, in ogni caso, senza essersi assicurato che il calciatore stesso fosse provvisto del necessario nulla osta della propria Società di appartenenza; c) la Società Brescia Calcio Spa per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dal Sig. Cordone Stefano all’epoca dei fatti Segretario Sportivo della Società. Nei termini consentiti dalla normativa i deferiti hanno fatto pervenire propria memoria difensiva, eccependo, la difesa del Cordone e Brescia Calcio Spa, l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di cui all’art. 32 quinquies, comma 3, CGS e concludendo quella del Razzitti per il proscioglimento dagli addebiti e l’annullamento del deferimento ascritto. Il dibattimento Alla odierna riunione è comparso il rappresentate della Procura federale il quale ha chiesto 2 (due) giornate di squalifica per il calciatore Razzitti Andrea, 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Cordone Stefano ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda per il Brescia Calcio Spa. É altresì comparso il legale del calciatore Razzitti il quale ha eccepito che la Società Aurora Seriate (che aveva già finito il campionato) era a conoscenza del fatto oggetto di deferimento e nulla aveva opposto affinché il calciatore potesse svolgere gli allenamenti con il Brescia Calcio. Il difensore del Cordone e del Brescia Calcio ha insistito nelle conclusioni già formulate in atti. Motivi della decisione Alla luce della documentazione versata in atti e dalle prove raccolte dalla Procura federale il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare – deve rilevare la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto. Invero il calciatore Razzitti Andrea, tesserato all’epoca dei fatti per la Società SSD Aurora Seriate Calcio in virtù di accordo economico sottoscritto in data 14.09.2013, con scadenza al 30 giugno 2014, nei primi giorni del mese di giugno 2014, senza alcuna autorizzazione e senza aver richiesto il “nulla osta” da parte della Società di appartenenza, prendeva parte ad allenamenti con la prima squadra della Società Calcio Brescia Spa, partecipando a una gara amichevole in data 05.06.2014. Ininfluente ai fini della decisione è l’eccezione di inutilizzabilità delle deposizioni del calciatore Razzitti, giacché non può essere invocata la non conoscenza delle norme del Codice di giustizia sportiva e soprattutto ignorare che il vincolo tra il calciatore e la Società SSD Aurora Seriate Calcio era previsto fino al 30 giugno 2014. I fatti come su descritti sono stati confermati dallo stesso Razzitti in sede di audizione avvenuta in data 03.10.2014, precisando altresì che il tutto “era avvenuto a seguito di contatti con il Sig. Cardone Stefano, Segretario Sportivo della Società Brescia Calcio Spa” e ribadendo che “la stessa Società era a conoscenza del suo tesseramento sino alla data del 30.06.2014 con la SSD Aurora Seriate Calcio e di non sapere se la Società Brescia Calcio Spa avesse poi richiesto all’Aurora Seriate il nulla osta per i suoi allenamenti”. Inoltre, secondo quanto si evince dalle indagini svolte dalla Procura federale, non è stato possibile rinvenire nella disponibilità della Società Brescia Calcio Spa il “nulla osta” per non averlo mai rilasciato la Società SSD Aurora Seriate Calcio. Del resto le memorie depositate dai soggetti avvisati delle indagini non hanno apportato alcun nuovo elemento idoneo a confutare le risultanze emerse dalle indagini e, dunque, il comportamento posto in essere dai singoli soggetti conferma la sua rilevanza disciplinare. Di conseguenza, sulla base di quanto rilevato, si deve riconoscere la responsabilità disciplinare contestata dalla Procura federale ai soggetti deferiti sotto i profili rispettivamente contestati. Per quanto riguarda le sanzioni da applicare, il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge le seguenti sanzioni: a) Al Sig. Razzitti Andrea la sanzione di 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali; b) Al Sig. Cordone Stefano la sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione; c) Alla Società Brescia Calcio Spa la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).
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