F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/TFN del 30 Marzo 2015 (96) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO CONDOMITTI (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Cittanova Interpiana Calcio) – (nota n. 5832/207 pf12-13 AM/ma del 9.2.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/TFN del 30 Marzo 2015 (96) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO CONDOMITTI (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Cittanova Interpiana Calcio) - (nota n. 5832/207 pf12-13 AM/ma del 9.2.2015). Il deferimento Con provvedimento del 9 febbraio 2015, il Procuratore federale deferiva a questo Tribunale federale nazionale sez. disciplinare: 1) Il Signor Vincenzo Condomitti, Presidente e Legale rappresentante, all’epoca dei fatti della Società ASD Cittanova Interpiana per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 (oggi trasfuso nel nuovo art. 1 bis comma 1), del CGS per aver permesso un’illecita ingerenza nella gestione della Società e per aver utilizzato somme di provenienza anch’esse illecite tanto da essere detta Società, dapprima sequestrata e poi confiscata, come acclarato nel procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Reggio Calabria, con ciò violando i principi cardine dell’Ordinamento sportivo di lealtà, correttezza e probità nonché arrecando danni all’onorabilità della Federazione Italiana Gioco Calcio. Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, il deferito non presentava alcuna memoria difensiva. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l’applicazione della sanzione nei confronti del Signor Vincenzo Condomitti di 5 (cinque) anni di inibizione con proposta di preclusione da ogni rango e o categoria della Figc. La decisione Il Tribunale federale nazionale sez. disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Gli atti prodotti dalla Procura federale e relativi al deferimento in esame, attengono al sequestro e alla successiva confisca da parte del Tribunale di Reggio Calabria della Società ASD Cittanova Interpiana. Tali documenti costituiscono di per se chiare e univoche fonti di prova, aventi valore privilegiato. Dalla loro attenta disamina è possibile ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che la Società ASD Cittanova Interpiana fosse direttamente riconducibile a una cosca mafiosa di riferimento, alimentata con i proventi dei reati di quest’ultima. Dal foglio di censimento per la stagione sportiva 2011/2012 il Presidente dell’ASD Cittanova Interpiana risulta in effetti essere il deferito Vincenzo Condomitti, che va ritenuto pertanto responsabile delle gravissime irregolarità patrimoniali, gestionali e contabili. Alla luce di quanto sopra rilevato, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio il grave comportamento antiregolamentare e antisportivo posto in essere dal Signor Vincenzo Condomitti, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS. La gravità dei fatti accertati e contestati, giustificano una sanzione di particolarmente severità. P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale sez. disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto infligge a Vincenzo Condomitti la sanzione dell’inibizione di anni 5 (cinque), con preclusione da ogni rango e o categoria della Figc.
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