DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 12.11.2014 Campionato Nazionale Juniores SACILESE CALCIO SSD.AR.L. – COMUNALE FONTANAFREDDA

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 12.11.2014 Campionato Nazionale Juniores SACILESE CALCIO SSD.AR.L. - COMUNALE FONTANAFREDDA Il Giudice Sportivo, - rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per l'ingiustificata rinuncia delle società SACILESE CALCIO SSD.AR.L. e COMUNALE FONTANAFREDDA a partecipare allo svolgimento della stessa; - rilevato che la gara non è stata disputata perché i dirigenti delle suindicate società ritenevano proibitive le condizioni metereologiche, contrariamente a quanto dedotto dal Direttore di gara; - visti gli art.17 del C.G.S. e 53 delle N.O.I.F.; P.Q.M. Delibera: 1) di comminare alle società SACILESE CALCIO SSD.AR.L. e COMUNALE FONTANAFREDDA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio rispettivamente di 0-3 e 3-0, nonché la penalizzazione per entrambe di punti 1 in classifica e l'ammenda di € 1.000 quale prima rinuncia.
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