DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 19.11.2014 Campionato Nazionale Juniores gara del 11/10/2014 PONSACCO 1920 SSD ARL – JOLLY MONTEMURLO
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°28 del 19.11.2014
Campionato Nazionale Juniores
gara del 11/10/2014 PONSACCO 1920 SSD ARL - JOLLY MONTEMURLO
Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo dell' 11 ottobre 2014 proposto dalla società PONSACCO 1920 SSD ARL, con il quale si deduce la posizione irregolare, nella gara in epigrafe, del calciatore AMMANNATI DAVIDE tesserato per la società JOLLY MONTEMURLO; - rilevato che al calciatore summenzionato è stata comminata la squalifica per una gara per recidività in ammonizione, di cui al C.U. n. 88 del 31 marzo 2014 Stagione Sportiva 2013/2014, pubblicato dal Dipartimento Interregionale; - rilevato che la suindicata squalifica non è stata scontata nel Campionato Nazionale Juniores 2013/2014, essendo quella del 29 marzo 2014 l'ultima gara disputata dalla società di appartenenza; - disputata il 17/11/2014 Legenda D Vedi Giudice Sportivo M Non disputata per impraticabilità di campo B Sospesa primo tempo Z Gara rinviata Pag. / 28 4 - rilevato che il calciatore non ha cambiato squadra e che la squalifica non è stata scontata nelle prime quattro giornate del Campionato Nazionale Juniores 2014/2015 inclusa la gara dell' 11 ottobre 2014, quarta del girone di andata, di cui in epigrafe alla quale, pertanto, ai sensi dell'art. 22, comma 6, del C.G.S., il medesimo non aveva titolo a partecipare; P.Q.M. Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla JOLLY MONTEMURLO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.