F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045/TFN del 02 Aprile 2015 (108) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA FIORINI (Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC), DANIELE CACIA (Calciatore tesserato per la Società Bologna FC 1909 Spa), Società BOLOGNA FC 1909 Spa – (nota n. 6215/117 pf14-15/AM/ma del 18.2.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045/TFN del 02 Aprile 2015 (108) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA FIORINI (Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC), DANIELE CACIA (Calciatore tesserato per la Società Bologna FC 1909 Spa), Società BOLOGNA FC 1909 Spa - (nota n. 6215/117 pf14-15/AM/ma del 18.2.2015). La Procura federale della F.I.G.C., con la suindicata nota del 18 febbraio 2015, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: - Il Sig. Fiorini Gianluca, per rispondere: della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), in relazione all’art. 19, commi 3 e 5 del Regolamento Agenti, per avere inoltrato in data 20 settembre 2014 dalla propria utenza telefonica a quella del calciatore Daniele Cacia messaggi di testo con l’applicazione “Whatsapp”, nonché sms telefonici dal contenuto offensivo nei confronti del predetto calciatore del seguente testuale tenore: “ Fra un po’ ti chiederanno di restituire lo stipendio a Bologna” (ore 18,05), “nel senso che uno stipendio come il tuo e quello di Acquafresca non giustificano un rendimento così scarso del Bologna” (ore 18,09), “può darsi ma sicuramente guadagno 1/10 di quello che prendete voi” (ore 18,10), “no … sei tu che ne guadagni troppi, infatti vedrai che adesso ti chiederanno i soldi … garantito!” (ore 18,12), “ero al cesso … fra un mese ti rescindono il contratto e vai a lavorare se vuoi mantenere tua figlia … garantito … conserva il mio messaggio e poi vedremo chi è il poveraccio … coglione!” (ore 18,28), “povero figlio … ha un padre coglione” (ore 18,56), “intanto giro i tuoi messaggi alla Procura federale” (ore 18,58), “va bene , grazie per le offese e le minacce” (ore 18,59), “ io nomino la parola di tuo figlio quando mi pare e piace … adesso ci pensa la giustizia sportiva a farti abbassare la cresta e il proprietario del Bologna” (ore 19,01), “domani parte denuncia da Palazzi” (ore 19,02), “ho appena informato il capo della Digos a Cremona dando i tuoi dati e mandato una email alla Procura federale c/o FIGC…sei pregato di non chiamarmi più” (ore 19,29 SMS), “ti ho denunciato in Questura. Domani viene a prenderti la Digos a Piacenza. Sono stufo delle tue minacce. Io ho solo detto che devi andare a lavorare per mantenere tuo figlio” (ore 20,34 SMS), “adesso sono stufo … non ritiro le denuncie neanche se me lo chiede Andrea D’Amico che è mio amico” (SMS); - Il Sig. Cacia Daniele, per rispondere: della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, per avere inoltrato in data 20 settembre 2014 dalla propria utenza telefonica a quella dell’agente Gianluca Fiorini messaggi di testo con l’applicazione “Whatsapp” nonché sms telefonici dal contenuto offensivo nei riguardi del predetto agente di calciatori del seguente testuale tenore: “ Vieni tu magari fai più goal di noi” (ore 18,10), “e si vede che ti meriti quelli” (ore 18,10), “senti te lo già detto 1 volta … se hai qualche problema con me vieni che lo risolviamo di persona altrimenti nn ti permettere più di scrivere. Sei un poveretto che cerca gloria in un mondo che nn ti appartiene. Ps a casa mia i conigli nn risp al telefono ciao” (ore 18,21), “ Infatti, stavi nel posto giusto al cesso … le merde stanno lì … risp dai che ti voglio dire una cosa” (ore 18,31), “coniglio” (ore 18,32), “se nn hai soldi x richiamare ti faccio una ricarica” (ore 18,32), “fammi sapere” (ore 18,33), “dimenticavo … mio figlio sta bene, lui e i suoi figli … coglione se mi gira ti compro pure a te … poveraccio …” (ore 18,37), “senti ora ti dico una cosa … se nomini ancora la parola mio figlio sappi che Dove ti vedo in qualunque posto ti massacro. Attento nn scherzare con il fuoco. Che ti bruci. A buon intenditore poche parole” (ore 18,42), “ci vediamo presto tranquillo” (ore 18,57), “te l’avevo detto” (ore 18,57), “A presto, ciao” (ore 18,58), “girala a chi cazzo vuoi coglione” (ore 18,59), “Nn me ne frega un cazzo” (ore 18,59), “Ti avevo avvisato” (ore 19,00), “Tu hai nominato la parola mio figlio” (ore 19,00), “E nn devi” (ore 19,00), “ Quindi da oggi prima o poi ti trovo” (ore 19,00), “Coniglio” (ore 19,00), “Ci vediamo … tranquillo” (ore 19,01), “A presto” (ore 19,01), “ …” (ore 19,01), “Ti abbasso le corna che hai tu io … tranquillo” (ore 19,02), “A presto” (ore 19,02), “A presto” (ore 19,03), “Bello mio forse nn hai capito in che situazione ti sei messo, sei in una via senza uscita. Chi tocca mio figlio e andato nella via sbagliata e tu ci sei finito. Hai ragione non ti scrivo più tanto perdo tempo con un coglione come te e morto di fame che sei … ma ricordati una cosa Daniele è calabrese e Daniele non dimentica … a presto” (ore 19,40 SMS), “A presto” 8ore 20,38 SMS); - la Società Bologna FC 1909 Spa a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS, per la violazione disciplinare ascritta al calciatore Daniele Cacia. Nel merito, va osservato che con la suindicata nota del 18 febbraio 2015 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare il Sig. Fiorini Gianluca, agente iscritto nell’apposito elenco della FIGC, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), in relazione all’art. 19, commi 3 e 5, del Regolamento Agenti, per avere inviato in data 20 settembre 2014 alcuni messaggi telefonici dalla propria utenza mobile a quella del calciatore Cacia Daniele, aventi un contenuto offensivo della reputazione del predetto calciatore. Contestualmente è stato deferito anche il calciatore Cacia Daniele per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del CGS, per avere inviato nella stessa data del 20 settembre 2014 alcuni messaggi telefonici dalla propria utenza telefonica mobile a quella dell’agente Fiorini Gianluca, aventi anch’essi un contenuto offensivo della reputazione del predetto agente. A titolo di responsabilità oggettiva, ex articolo 4, comma 2, del CGS, per le violazioni ascritte al Cacia Daniele, calciatore tesserato con la Società Bologna FC 1909 Spa, la Procura ha deferito anche la predetta Società. Gli addebiti derivano dal fatto che il Sig. Fiorini Gianluca ha presentato in data 22 settembre 2014 alla Procura federale un esposto, seguito da due comunicazioni telematiche inviate in data 6 ottobre 2014 alla Segreteria Federale, nei quali il predetto ha denunciato di avere ricevuto alcuni messaggi telefonici a mezzo “Whatsapp” e alcuni SMS dal calciatore Cacia Daniele aventi un contenuto offensivo e minaccioso. La Procura federale ha immediatamente convocato il Cacia Daniele che, sentito il 4 novembre 2014, ha spiegato la natura dei rapporti con il Fiorini e ha depositato la completa trascrizione dei messaggi che erano stati scambiati fra i due nella giornata del 20 settembre 2014. É stato quindi sentito in data 12 novembre 2014 il Sig. Fiorini il quale ha fornito la sua versione dei rapporti con il Cacia e, nel confermare il contenuto della trascrizione dei messaggi prodotta dal medesimo, ha spiegato il senso di alcune frasi offensive e minacciose che il Cacia gli aveva scritto. Non sono state compiute altre indagini da parte della Procura federale che ha quindi spedito alle parti l’avviso di conclusione delle stesse. In data 22 dicembre 2014 è stata depositata una memoria difensiva nell’interesse del Cacia Daniele e del legale rappresentante della Società Bologna FC 1909 Spa, nella quale è stata avanzata richiesta di archiviazione nei confronti dei medesimi incolpati. La Procura federale ha ritenuto però di inoltrare l’atto di deferimento sopra indicato. Fissata l’udienza dinnanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, è pervenuta una memoria difensiva da parte del Fiorini articolata in due parti, la prima depositata in data 11 marzo 2015, la seconda in data 20 marzo 2015. Anche il Cacia e il legale rappresentante della Società Bologna FC 1909 Spa hanno depositato memoria difensiva in data 23 marzo 2015. All’udienza odierna, il rappresentante della Procura federale ha chiesto infliggersi: - 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali, oltre all’ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00) al Cacia; - ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00) alla Società Bologna FC 1909 Spa; - 4 (quattro) mesi di sospensione della licenza di Agente al Fiorini Sono anche comparsi i deferiti personalmente, nonché il difensore del Cacia che ha concluso come da verbale in atti. Il Fiorini ha scelto di difendersi da solo e ha chiesto il proprio proscioglimento. Ciò premesso, questa Sezione Disciplinare rileva che la documentazione acquisita in atti dimostra inequivocabilmente che in data 20 settembre 2014, fra le ore 18,05 e le ore 20,38, è avvenuto un intenso scambio di messaggi telefonici (mediante “Whatsapp” ed sms) fra l’agente Fiorini Gianluca e il calciatore Cacia Daniele, il cui contenuto è stato integralmente riportato nei capi d’incolpazione come sopra contestati ed è stato sostanzialmente ammesso dai due incolpati. Non vi sono dubbi sul fatto che entrambi gli incolpati abbiano fatto uso di alcune parole e di alcune frasi aventi un carattere ingiurioso. In particolare il Cacia ha apostrofato il Fiorini nei seguenti termini: - “sei un poveraccio che cerca gloria in un mondo che nn ti appartiene” (ore 18,21); - “a casa mia i conigli nn risp al telefono” (ore 18,21); - “stavi nel posto giusto al cesso … le merde stanno lì…” (ore 18,31); - “coniglio” (ore 18,32); - “coglione …poveraccio” (ore 18,37); - “…se nomini ancora la parola mio figlio sappi che dove ti vedo in qualunque posto ti massacro. Attento non scherzare con il fuoco. Che ti bruci. A buon intenditore poche parole” (ore 18,42); - “… coglione” (ore 18,59); - “Quindi da oggi prima o poi ti trovo” (ore 19); - “coniglio” (ore 19); - “Ti abbasso le corna che hai tu io…” (ore 19,02); - “Bello mio forse nn hai capito in che situazione ti sei messo …coglione come te …morto di fame che sei…ma ricordati una cosa Daniele è calabrese e Daniele non dimentica…” (ore 19,40). Dall’altro lato, il Fiorini ha usato le seguenti espressioni ingiuriose nei confronti del Cacia: - “… coglione” (ore 18,28); - “Povero figlio… ha un padre coglione” (ore 18,56); Che però erano state precedute da alcune affermazioni fortemente critiche nei confronti delle prestazioni sportive del calciatore Cacia: - “Fra un po’ ti chiederanno di restituire lo stipendio al Bologna” (ore 18,05); - “Nel senso che uno stipendio come il tuo e quello di Acquafresca non giustificano un rendimento così scarso del Bologna” (ore 18,09); - “No …sei tu che ne guadagni troppi infatti vedrai che adesso ti chiederanno i soldi” (ore 18,12). Alla luce di quanto precede, è del tutto evidente che ci si trova in presenza di offese reciproche pronunciate dai due interlocutori nel corso di una conversazione telefonica animata. In questi casi la legge penale consente l’applicazione di un beneficio previsto dalla disposizione contenuta nella prima parte dell'art. 599 del codice penale secondo la quale il giudice, nel delitto d'ingiuria, se le offese sono reciproche, può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori. É però evidente che il beneficio preveduto nella prima parte dell'art. 599 c.p. è un istituto sui generis di diritto pubblico, che non può tuttavia ritenersi applicabile anche all’interno del Codice di Giustizia Sportiva che impone, com’è noto, a tutti coloro che svolgono un’attività all’interno della F.I.G.C. il rispetto massimo dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, che nella fattispecie sono stati palesemente violati da entrambi i deferiti. Va tuttavia detto che alcune parole ed espressioni usate dal Cacia hanno ecceduto il limite della semplice ingiuria, sconfinando in vere e proprie minacce nei confronti del Fiorini. Com’è noto, il reato di minaccia, rientrante nel novero dei reati formali di pericolo, si consuma indipendentemente dall’effettiva intimidazione del soggetto passivo, rilevando in tal senso come unico parametro per la configurabilità del reato, l’idoneità del male minacciato ad incidere (anche solo in via potenziale) nella sfera psichica della persona offesa. Nel caso di specie, non si può dubitare che alcune espressioni usate dal Cacia abbiano avuto una valenza chiaramente minacciosa nei riguardi del Fiorini. A questo riguardo deve però osservarsi che le minacce profferite dal Cacia trovano sicuramente giustificazione nella provocazione a cui il medesimo era stato sottoposto da parte del Fiorini che l’aveva pesantemente criticato per le insufficienti prestazioni sportive, giungendo anche a formulare alcune ingiurie. Nella fattispecie deve convenirsi che la reazione scritta nei messaggi del Cacia trova la sua origine e giustificazione in alcuni messaggi pesantemente critici che in precedenza erano stati inoltrati dal Fiorini, che erano poi sfociati in vere e proprie ingiurie. Il Cacia non si è però limitato a rispondere per le rime al Fiorini, ma è andato oltre la semplice ingiuria, formulando vere e proprie minacce. Né va dimenticato che nella sequenza dei messaggi che i due si sono scambiati, il primo a formulare un’ingiuria sia stato proprio il Cacia che ha apostrofato il Fiorini con la frase “sei un poveraccio che cerca gloria in un mondo che nn ti appartiene” Per quanto precede, va quindi affermata la responsabilità disciplinare sia del Fiorini che del Cacia in ordine ai fatti contestati nei rispettivi capi d’incolpazione, nonché quella della Società Bologna FC 1909 Spa a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta del proprio calciatore Cacia. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, si ritengono congrue quelle di seguito indicate, tenuto conto della maggiore gravità delle offese pronunciate dal Cacia e del fatto che egli sia stato il primo ad eccedere con le ingiurie, poi spinte fino alla minaccia. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni: - 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali, oltre all’ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00) nei confronti di Cacia Daniele; - ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00) alla Società Bologna FC 1909 Spa; - 1 (uno) mese di inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito dell’Ordinamento federale nei confronti di Fiorini Gianluca.
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