COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 02/04/2015 Delibere del TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – DEL SIG. PEREZ OVIEDO RAUL LA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 44, COMMA 6, N.O.I.F., PER AVERE FALSAMENTE AFFERMATO DI NON ESSERE STATO TESSERATO PER ALCUNA FEDERAZIONE ESTERA, AL FINE DI OTTENERE IL TESSERAMENTO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/15 PER LA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS NEPEZZANO TERAMO, SENZA AVERNE TITOLO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 02/04/2015 Delibere del TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - DEL SIG. PEREZ OVIEDO RAUL LA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 44, COMMA 6, N.O.I.F., PER AVERE FALSAMENTE AFFERMATO DI NON ESSERE STATO TESSERATO PER ALCUNA FEDERAZIONE ESTERA, AL FINE DI OTTENERE IL TESSERAMENTO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/15 PER LA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS NEPEZZANO TERAMO, SENZA AVERNE TITOLO. Con nota del 30.01.2015, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione la parte di cui in epigrafe per rispondere della contestazione a lui formulata e come sopra riportata. Con raccomandata a.r. del 3.03.2015 a norma degli art. 41 e 38 Codice di Giustizia Sportiva, e regolarmente notificate a mezzo posta, veniva contestata al soggetto deferito la violazione di cui sopra e veniva reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 30.03.2015, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi. Il soggetto deferito ha fatto pervenire memoria difensiva, ed è comparso all’udienza suddetta unitamente al suo difensore ed al rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimiliano Di Francesco. Il rappresentante della Procura procedeva ad illustrare le ragioni del deferimento e dopo ampia discussione, concludeva per l’applicazione della sanzione della squalifica del calciatore per giorni trenta. Quest’ultimo ha, invece, insistito per il proscioglimento e per l’accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata. Osserva, preliminarmente il Tribunale che tale ultima eccezione deve essere rigettata, sul presupposto che l’art. 4, Regolamento F.I.F.A. sullo status e sul trasferimento dei calciatori, prevede che sia sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere nei trenta mesi successivi alla disputa della sua ultima partita il calciatore che, già tesserato per una società straniera, abbia in corso un procedimento di tesseramento per la F.I.G.C. Nel merito, si osserva che, priva di fondamento è l’ulteriore eccezione che il deferito non abbia avuto contezza di quanto effettivamente sottoscritto ed allegato alla richiesta di tesseramento, in quanto appare inverosimile che la sottoscrizione non sia stato frutto di illustrazione, quanto meno da parte della società che intendeva tesserarlo. Ritiene, pertanto, il Tribunale che la responsabilità del soggetto deferito sia documentalmente dimostrata e che appare equo infliggere allo stesso la sanzione della squalifica per giorni trenta, anche in considerazione della categoria di appartenenza. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale infligge al Sig. Perez Oviedo Raul la sanzione della squalifica per giorni trenta. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed al soggetto deferito.
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