COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 02/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE COCCO GIUSEPPE, TESSERATO DELLA ATLETICO FLACCO 2013, AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SPORT TEAM ORTONA/ ATLETICO FLACCO 2013, DISPUTATA IL 28.02.15, PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°33 del 5.03.2015 – DELEGAZIONE PROVICIALE CHIETI).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 02/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE COCCO GIUSEPPE, TESSERATO DELLA ATLETICO FLACCO 2013, AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SPORT TEAM ORTONA/ ATLETICO FLACCO 2013, DISPUTATA IL 28.02.15, PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°33 del 5.03.2015 – DELEGAZIONE PROVICIALE CHIETI). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Cocco Giuseppe, tesserato della A.S.D. Atletico Flacco, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. per aver protestato in maniera veemente nei confronti del direttore di gara e per averlo successivamente afferrato per alcuni secondi. Inoltre, a seguito del provvedimento di espulsione adottato nei suoi confronti, continuava ad ingiuriarlo anche fuori dal terreno di gioco. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione di aver protestato con veemenza nei confronti del direttore di gara ingiuriandolo e dandogli una lieve spinta, ma di non averlo afferrato per alcuni secondi, come dallo stesso riportato nel rapporto di gara. Osserva la Corte che la sanzione adottata nei confronti del calciatore Cocco Giuseppe deve essere confermata, sia perché il rapporto rimesso dal direttore di gara costituisce fonte di prova privilegiata, sia perché il Cocco ha ammesso, comunque, di aver tenuto un comportamento che non può non essere qualificato come gravemente scorretto e che merita, pertanto, la sanzione adottata dal primo Giudice. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di respingere l’appello, dispone incamerarsi la tassa d’appello versata.
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