COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 02/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RICORSO AZ PICERNO AVVERSO LA SQUALIFICA PER N.4 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE SCAVONE ANTONELLO,RIPORTATA SUL CU N.85 DEL 18.03.2015.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 02/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RICORSO AZ PICERNO AVVERSO LA SQUALIFICA PER N.4 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE SCAVONE ANTONELLO,RIPORTATA SUL CU N.85 DEL 18.03.2015. Letto il reclamo proposto dalla Società AZ PICERNO avverso la squalifica del calciatore SCAVONE ANTONELLO,come riportato sul C.U. n.85 del 25/03/2015; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato preliminarmente come la Società reclamante, non abbia fatto richiesta di essere ascoltata; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", Accertato come le motivazioni addotte dalla Società reclamante a sostegno della propria azione, indipendentemente dall’evocato principio di proporzionalità delle pene non deducibile nel presente perimetro procedurale,non possano dirsi accoglibili una volta constatato come il violento comportamento del calciatore Scavone Antonello, aldilà delle ragioni del ricorrente sodalizio offerte a giustificazione del diverbio e della successiva contesa fisica intervenuta tra i tesserati delle due compagini, inconferenti rispetto al thema decidendum, debba qualificarsi senza meno aggravato dal danno dal ridetto Scavone arrecato ad attrezzature fisse dello spogliatoio, con la rottura del quadro elettrico; Osservato quindi come i fatti, peraltro riconosciuti dallo stesso Sodalizio ricorrente abbiano trovato puntuale riscontro negli atti ufficiali di gara dall’esame dei quali emerge in maniera inequivocabile la responsabilità del predetto calciatore, in riferimento alla condotta allo stesso ascritta,che si stima adeguatamente sanzionata; P.Q.M. • rigetta il reclamo proposto dalla Società AZ PICERNO avverso la squalifica del calciatore SCAVONE ANTONELLO,confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n.85 del 25.03.2015; • dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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