COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 136 DEL 31 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.79 della Società U.S.C. ROCCABERNARDA A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.111 del 12.2.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Roccabernarda ASD – Luzzese Calcio 1965 del 25/1/2015 con il punteggio 0-3, squalifica del calciatore BIAGI Davide per QUATTRO giornate).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 136 DEL 31 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.79 della Società U.S.C. ROCCABERNARDA A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.111 del 12.2.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Roccabernarda ASD – Luzzese Calcio 1965 del 25/1/2015 con il punteggio 0-3, squalifica del calciatore BIAGI Davide per QUATTRO giornate). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti il reclamo, le controdeduzioni e gli atti ufficiali; sentita la Società ricorrente e la Società resistente; sentito a chiarimenti il commissario di campo; RILEVA alla seduta del 9 marzo 2015, esaminato il ricorso presentato dalla U.S.C. Roccaberrnarda ASD, ritenuto che la sanzione inflitta al calciatore BIAGI Davide appariva eccessiva rispetto alla natura,all’entità e alle modalità dei fatti ascritti, con provvedimento pubblicato sul C.U.n.125 del 11 marzo 2015, la Corte riduceva la squalifica infittagli a TRE gare effettive e, per la punizione sportiva della perdita della gara, riteneva necessario un approfondimento istruttorio disponendo la convocazione dell’arbitro e del commissario di campo per la seduta del 30 marzo 2015. IN MERITO OSSERVA 1. con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 111 del 12.2.2015, il Giudice Sportivo Territoriale, comminava alla Società Roccabernarda la punizione sportiva della perdita della gara del 25.1.2015, disputata contro la Luzzese Calcio 1965, valevole per il Campionato Promozione. In particolare, il primo giudice accoglieva il ricorso della Società Luzzese, la quale aveva lamentato che il terreno di gioco contravvenisse alle misure regolamentari per essere il campo per destinazione inferiore a 1,50 mt., come previsto dalla Regola 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio, secondo cui tra le linee perimetrali del terreno di gioco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di m. 1,50 (campo per destinazione) . 2. Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società Roccabernarda deducendone l'erroneità a) per non essere stato il ricorso della Luzzese proposto da soggetto abilitato; b) per l'approssimazione delle misurazioni del campo per destinazione; c) per essere stata la riserva scritta circa la regolarità della gara presentata dopo la fine della partita. 3. Il reclamo è infondato. E invero: a) il ricorso della Luzzese è stato sottoscritto dal sig. Franco Falbo, Vice Presidente della Società, regolarmente delegato alla firma, come da atto del 10.7.2014 agli atti del Comitato. Peraltro, essendo il Presidente della Luzzese, sig. Franco Lirangi inibito al momento della presentazione del ricorso, il potere di firma non può che essere riconosciuto in capo agli altri organi della Società che la rappresentano. b) Dal supplemento di rapporto dell'arbitro e dall'audizione del commissario di campo è risultato pacificamente che il campo per destinazione, misurato in diversi punti prima dell'inizio della gara alla presenza dei dirigenti delle due società, avesse misure inferiori a quelle regolamentari per tutta la sua lunghezza. Né in contrario vale a sanare l'irregolarità la circostanza che la rete che delimitava il terreno di gioco non fosse ancorata allo stesso a causa di lavori di rifacimento delle tribune o che gli operai incaricati dei lavori l'avessero inavvertitamente spostata il giorno prima. La Società ospitante è, infatti, responsabile dell'allestimento del campo di gioco che mette a disposizione e deve curare che risponda alle prescrizioni regolamentari. c) Quanto alla riserva scritta che a norma dell’art. 29, n. 6, lettera b) del C.G.S., deve essere presentata (ordinariamente) all'arbitro prima della gara, il direttore di gara nel supplemento di rapporto dà atto della presenza di una riserva scritta circa la regolarità del terreno di gioco, ma asserisce di non poter stabilire se la stessa fosse stata consegnata prima dell'inizio della gara. Occorre evidenziare che non è stato possibile chiarire l'equivoca dichiarazione del direttore di gara perché egli, per pregressi impegni di lavoro, ha comunicato di non poter comparire davanti questa Corte Territoriale, per essere sentito. Soccorre la dichiarazione del Commissario di Campo, il quale, pur avendo affermato che la riserva scritta non è stata consegnata in sua presenza, ha escluso che la stessa possa essere stata consegnata a fine gara, perché l'intera dirigenza della Luzzese aveva abbandonato il terreno di gioco immediatamente al termine della partita, mentre egli si era trattenuto a lungo. Deve presumersi, quindi, anche perché non vi è alcun elemento contrario che conduca a diverse conclusioni, che la riserva scritta circa la regolarità del campo di gioco sia stata consegnata prima della gara all'arbitro (il quale pur avendo verificato le irregolarità indicate, ha ritenuto di dover dare corso allo svolgimento della gara stessa). P.Q.M. respinge il ricorso proposto dalla Società U.S.C.Roccabernarda A.S.D. in merito alla punizione sportiva della perdita della gara del 25.1.2015, disputata contro la Luzzese Calcio 1965, valevole per il Campionato Promozione; dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante per la riduzione della squalifica del calciatore Biagi Davide (vedi C.U. 125).
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