COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 136 DEL 31 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.94 della Società U.S.D. ATLETICO AIETA
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 136 DEL 31 MARZO 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO n.94 della Società U.S.D. ATLETICO AIETA LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; RITENUTO
1.- dal referto arbitrale, confermato dal direttore di gara nel corso dell'audizione, è rimasto accertato: che il tesserato della Soc. Atletico Aieta, sig. De Franco Paquale, nell'intervallo fra le due frazioni di gioco, si è reso responsabile di intimidazioni e atti di violenza con conseguenze lesive nel confronti del direttore di gara, che è stato costretto a sospendere la gara; che il dirigente della stessa Società, sig. De Leo Carmelo, ha tenuto nei confronti del direttore di gara un comportamento offensivo e minaccioso. 2.- Le sanzioni inflitte dal primo giudice appaiono congrue ed adeguate alla gravità dei fatti accertati, così come congrua e adeguata appare la sanzione pecuniaria a carico della Società, ai sensi dell'art. 18 del C.G.S., per i fatti commessi dai propri tesserati e per il comportamento dagli stessi tenuti in occasione dell'aggressione subita dall'arbitro. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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