COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 136 DEL 31 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.99 della Società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.127 del 13.3.2015 (squalifica del calciatore GRANDE Davide per QUATTRO gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 136 DEL 31 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.99 della Società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.127 del 13.3.2015 (squalifica del calciatore GRANDE Davide per QUATTRO gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA a difesa della condotta del calciatore sanzionato deduce la reclamante che lo stesso avrebbe reagito in maniera nervosa al provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, proferendo parole scurrili che non erano però rivolte al direttore di gara, bensì a se stesso e ad un compagno di squadra ritenuto responsabile dell'ammonizione, sottolineando, altresì, la fattiva collaborazione della società attraverso un dirigente che entrava in campo per calmare il ragazzo e accompagnarlo verso gli spogliatoi. Dagli atti ufficiali risulta, però, in maniera circostanziata che il calciatore ha rivolto espressioni minacciose all'indirizzo del direttore di gara e ha ritardato volontariamente l'uscita dal campo, causando la sospensione del gioco per due minuti. Ritenuto che appaiono incontestabili i fatti ascritti a carico del calciatore Grande Davide come risultanti dagli atti ufficiali che costituiscono prova privilegiata e che la squalifica inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata alla natura ed all'entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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