COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 02 Aprile 2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 176 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. SASSO GIOVANNI (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ FORIO CALCIO): ART. 1, COMMA 1 ED ART. 5, COMMI 1, 5 E 6, LETTERE A), B) E D), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ MONS PROCHYTA CALCIO, GIÀ A.C. FORIO CALCIO (ART. 4, COMMA 1, ED ART. 5, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 02 Aprile 2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 176 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. SASSO GIOVANNI (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ FORIO CALCIO): ART. 1, COMMA 1 ED ART. 5, COMMI 1, 5 E 6, LETTERE A), B) E D), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ MONS PROCHYTA CALCIO, GIÀ A.C. FORIO CALCIO (ART. 4, COMMA 1, ED ART. 5, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA) Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione dell’allora Commissione Disciplinare Territoriale del 15 luglio 2013, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Giorgio Ricciardi, in data 17 maggio 2012, prot. 8274/754, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: in via preliminare, deve essere richiamata la delibera n. 111, dell’allora Commissione Disciplinare Territoriale, con la quale viene disposta il rinvio della trattazione del procedimento in esame, in attesa della documentazione che sarebbe stata formalizzata, in ordine alla procedura di subentro societario. Alla riunione del 9.06.2014 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché il sig. Lamberti Procolo, in nome e, per conto della società Mons Prochyta Calcio, attuale denominazione della deferita società, all’epoca dei fatti contestati denominata A.C. Forio Calcio. Il Rappresentante della Procura Federale ha preso, inoltre, atto dell’assenza dell’altro deferito, sig. Giovanni Sasso, benché ritualmente convocato (a mezzo della relativa raccomandata postale, regolarmente notificata). Preliminarmente, questo Tribunale dà atto, al Rappresentante della Procura Federale, del deposito, in atti, da parte della società deferita Mons Prochyta Calcio, delle memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni, ha chiesto: mesi sei di inibizione per il sig. Giovanni Sasso e l’ammenda di euro 500,00 per la società Mons Prochyta Calcio. Il presidente della società deferita, ribadendo quanto già scritto in memoria difensiva depositata in precedenza, si è dissociato dal comportamento e dalle affermazioni, oggetto di deferimento, rese dal sig. Giovanni Sasso, Presidente della società nella precedente gestione. Questo Collegio rileva che, dalla documentazione in atti, risulta provata la responsabilità del sig. Giovanni Sasso, il quale, nell’esposto che ha dato origine al presente procedimento, come rappresentato dalla Procura Federale, ha effettivamente espresso considerazioni lesive del prestigio del Comitato Regionale Campania e dei suoi Componenti, peraltro con modalità temeraria ed immotivata, ovvero senza fornire alcun elemento che potesse supportare le sue gratuite e stigmatizzabili illazioni. Pertanto, il Collegio ritiene di dover accogliere, nei confronti del sig. Giovanni Sasso, la richiesta della Procura Federale. Per quanto riguarda la società Mons Prochyta Calcio, questo Collegio ritiene che non debba applicarsi sanzione alcuna, in considerazione della completa e secca dissociazione della stessa dal comportamento e dalle affermazioni del precedente presidente sig. Sasso, nonché dell’assoluta e documentata discontinuità tra la compagine societaria che gestiva la società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento e quella attuale. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere a carico del sig. Giovanni Sasso la sanzione della inibizione per mesi sei; nulla dispone in ordine alla società Mons Prochyta Calcio.
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