COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 02 Aprile 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 74. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO CALCIO CAMPANO GIOVANI – GARA RINASCITA SANGIOVANNESE / CALCIO CAMPANO GIOVANI DEL 31.01.2015 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 02 Aprile 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 74. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO CALCIO CAMPANO GIOVANI – GARA RINASCITA SANGIOVANNESE / CALCIO CAMPANO GIOVANI DEL 31.01.2015 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, per la prima volta nella riunione del 2.03.2015, e poi in quella del 16.03.2015, nella persona dell’assistente legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, nella riunione del 9.03.2015, con l’assistenza del rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 79 del 13 febbraio 2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha rigettato il reclamo di prima istanza della società Calcio Campano Giovani. Avverso tale decisione, ha proposto, nei termini temporali prescritti, rituale appello la società Calcio Campano Giovani. La tesi difensiva della società reclamante non può trovare accoglimento. Invero, nella sua audizione presso questo Collegio, l’arbitro della gara ha chiarito, con precisione, di essere “certo che i tifosi intemperanti fossero sostenitori della società ospitata, Calcio Campano Giovani”. Il direttore di gara, altresì, ha sottolineato, anche in sede di audizione presso questo Collegio, di aver deciso di sospendere la gara all’atto del lancio – da parte di un “gruppo di tifosi della società Calcio Campano Giovani, identificati attraverso i vessilli che portavano e indossavano, bandiere, bandierine, sciarpe e fumogeni” – di un contenitore di plastica rigida, che era caduto a breve distanza da lui, senza causare danni, lancio al quale aveva fatto seguito il tentativo “di entrare sul terreno di gioco… aggrappandosi alla rete di recinzione”. Deve rilevarsi che, all’atto dell’audizione presso questa C.D.T., l’arbitro ha precisato “che nessuno dei sostenitori della società Calcio Campano Giovani, uno dei quali ha lanciato il contenitore, ha scavalcato la rete di recinzione”. Il punto nodale della vicenda s’individua, del tutto palesemente, nella situazione ambientale e psicologica arbitrale, al cospetto di quanto rappresentato. Orbene, la circostanza che nessun sostenitore abbia “scavalcato la rete di recinzione” non può ridimensionare il comportamento dei sostenitori della società reclamante, sia per quel che concerne il lancio del più volte citato contenitore di plastica rigida, sia per quel che riguarda quello che il direttore di gara ha individuato come tentativo “di entrare sul terreno di gioco”. Deve aggiungersi che l’assenza della Forza Pubblica ha presumibilmente influito sulla decisione dell’arbitro di sospensione anticipata della gara, nel senso che egli ha ritenuto – motivatamente, ad avviso di questo Collegio, valutate le enunciate circostanze – che non sussistessero più gli estremi per una regolare prosecuzione della gara. Non può, dunque, eccedersi alla tesi, pur ben articolata, di cui al reclamo in esame. Invero, il comportamento di grave intimidazione, posto in essere dai sostenitori della società ospitata, si presenta, come dal referto arbitrale e dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara all’atto della sua audizione presso questo Collegio (referto e dichiarazioni che, com’è ben noto, per consolidata giurisprudenza calcistica, devono essere valutate quali fonti privilegiate di prova), obiettivamente incompatibile con il regolare svolgimento della gara, nonché di inequivocabile collegamento con la società Calcio Campano Giovani, in ragione delle precisazioni arbitrali, innanzi richiamate. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Calcio Campano Giovani; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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