COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 01.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 73 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. EDELWEISS JOLLY avverso squalifica per 5 giornate calc. PARMA ALESSANDRO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 36 del 18.3.2015 gara MARINA CALCIO – EDELWEISS JOLLY del 15.3.2015
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°38 del 01.04.2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
73 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. EDELWEISS JOLLY avverso squalifica per 5 giornate calc. PARMA ALESSANDRO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 36 del 18.3.2015 gara MARINA CALCIO - EDELWEISS JOLLY del 15.3.2015
L'A.S.D. EDELWEISS JOLLY ricorre avverso il sopra indicato provvedimento affermando che il calc. PARMA non ha fatto nulla di quanto gli viene imputato. Probabilmente è stato confuso il suo numero con quello di un ragazzo del Marina Calcio. Da testimonianze assunte, due giocatori avversari hanno avuto un comportamento aggressivo nei confronti di un nostro giocatore. Chiede l'annullamento della sanzione.
La Corte,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando il referto originario, ha precisato che il calc. PARMA , a fine gara scambiava offese con un giocatore avversario, agitando le braccia, senza, comunque, poter dichiarare con certezza che vi sia stato anche scambio di pugni,
d e l i b e r a
- di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc. PARMA ALESSANDRO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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