COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 211/LND del 27/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. F.C. AERKLIMA CRETAROSSA NETTUNO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA AL 28.2.2018 AI CALCIATORI DE SANTIS ALESSANDRO E AURIOLA ANTONIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 183 DEL 5 MARZO 2015 (GARA DNA SPORTING SCHOOL – AERKLIMA CRETAROSSA NETTUNO DEL 25-1-2015 CAMPIONATO JUNIORES PRIMAVERA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 211/LND del 27/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. F.C. AERKLIMA CRETAROSSA NETTUNO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA AL 28.2.2018 AI CALCIATORI DE SANTIS ALESSANDRO E AURIOLA ANTONIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 183 DEL 5 MARZO 2015 (GARA DNA SPORTING SCHOOL – AERKLIMA CRETAROSSA NETTUNO DEL 25-1-2015 CAMPIONATO JUNIORES PRIMAVERA. Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 201 del 20.03.2015 Con la decisione impugnata il Giudice Sportivo ha revocato la squalifica fino al 28-2-2015 irrogata al calciatore della società Aerklima Cretarossa Nettuno,Pezzella Roberto ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del CGS, in quanto quale capitano era oggettivamente responsabile degli atti di alcuni compagni di squadra che al termine della gara avevano aggredito l’Arbitro. La società ha, infatti, indicato come autori delle violenze i calciatori De Santis Alessandro e Auriola Antonio ed il Giudice ha quindi squalificato i predetti sino al 28-2-2018. Avverso tale decisione reclama la società Aerklima Cretarossa Nettuno in quanto l’aggressione così violenta descritta dal direttore di gara nel suo referto non vi sarebbe stata poiché altrimenti ben altre sarebbero state le conseguenze subite, limitatesi ad una contusione al gomito ed all’emicostato, mentre nell’atto vengono descritti reiterati colpi al viso, uno strattonamento così violento tanto da trascinarlo al di fuori dello spogliatoio facendolo cadere a terra ed, infine, una gragnuola di calci portati da calciatori non identificati. Inoltre tutto sarebbe scaturito dall’aggressione perpetrata dall’Arbitro ai danni di un proprio dirigente, colpito con un violento pugno al volto e vittima di una violenta emorragia dal naso, la cui vista avrebbe suscitato la reazione dei propri calciatori, comunque trattenuti dai dirigenti locali. Osserva la Corte che, per quanto attiene ai fatti riferiti dalla reclamante in merito alla presunta aggressione subita dal proprio dirigente da parte del direttore di gara, è stata già emessa con separato provvedimento, pubblicato sul comunicato ufficiale n. 164 del 13-2-2015, ordinanza di trasmissione degli atti per accertamenti alla Procura Federale della FIGC, rileva però che tale evento, sia che si sia svolto come riferito dall’Arbitro, che ipotizza nel referto che nella concitazione possa aver inavvertitamente colpito il detto dirigente, sia che si sia svolto diversamente, come riferito dalla reclamante, non influenza minimamente i successivi occorsi in quanto è indubbia la concitazione del momento, causata dal particolare andamento della gara e dalle proteste in atto, sia le conseguenze fisiche riportate dal dirigente Festoso che era affetto certamente da una copiosa epistassi. È indubbio che tali circostanze possano aver ingenerato uno stato di particolare tensione nei giovani calciatori ma è altrettanto indubbio che, sia come sia, tali eventi non giustificano in alcun modo atteggiamenti violenti, collettivi e reiterati, nei confronti di un altro giovane di pari età, quale l’Arbitro sopraffatto dal numero, circondato e sicuramente malmenato. Non si può quindi invocare, come fa la reclamante, una sorta discriminante ma, ciò non dimeno, è evidente che le circostanze valgono sempre ad attenuare od incrementare la sanzione e, nel caso che ci occupa, il contesto porta sicuramente ad una attenuazione delle sanzioni che, pur nella loro afflittività, non possono non tener conto di quanto sopra descritto e dell’intento punitivo, è vero, ma anche rieducativo che nei confronti di giovani per la quasi totalità minorenni devono assumere. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello territoriale DELIBERA DI ridurre la squalifica a carico dei calciatori De Santis Alessandro e Auriola Antonio dal 28-2-2018 al 25-1-2017. La tassa reclamo va restituita se versata.
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