COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 211/LND del 27/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ TORRENOVA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15/4/2015 A CARICO DEL CALCIATORE GRO DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 176 DEL 24/2/15. ( Gara: Vic Formello – Torrenova del 21/2/15 – Campionato Juniores )
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 211/LND del 27/3/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETÀ TORRENOVA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15/4/2015 A CARICO DEL CALCIATORE GRO DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 176 DEL 24/2/15. ( Gara: Vic Formello – Torrenova del 21/2/15 - Campionato Juniores ) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 193 del 13.03.2015 La Corte Sportiva d'Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La Società reclamante ritiene eccessiva la sanzione comminata al proprio tesserato, dal momento che questi, al termine dell'incontro, ha soltanto protestato nei confronti dell'Arbitro, rivolgendogli espressioni offensive, ma non oscene, e lanciando poi la maglia in aria, in segno di protesta. La ricorrente ha quindi chiesto una riduzione della squalifica, ritenuta del tutto sproporzionata rispetto all'entità dei fatti. Esaminato il contenuto del referto arbitrale e valutato il comportamento del calciatore Daniele Gro, questa Corte, pur censurando le offese e gli insulti rivolti al Direttore di Gara, nonché il gesto di stizza compiuto dal giocatore (lancio della maglietta in direzione dell'Arbitro), ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente la sanzione; e ciò, sia perché deve escludersi, di fatto, ogni intento aggressivo o minaccioso da parte del tesserato, sia perché, ribadita la parità di genere, l'espressione offensiva di contenuto scurrile rivolta all'Arbitro non può di per sé determinare un aggravamento della sanzione, per il solo fatto di essere stata indirizzata ad un arbitro donna. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA − di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica a carico del calciatore GRO DANIELE dal 15 aprile 2015 al 23 marzo 2015. La tassa di reclamo va restituita.
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