COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 211/LND del 27/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS FONDI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TRIOLO SEBASTIANO ADOTTATTO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 77/C5 DEL 04/03/2015 (GARA VIS FONDI – SPORT COUNTRY CLUB DEL 28/02/2015 – CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE C)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 211/LND del 27/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS FONDI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TRIOLO SEBASTIANO ADOTTATTO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 77/C5 DEL 04/03/2015 (GARA VIS FONDI – SPORT COUNTRY CLUB DEL 28/02/2015 – CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE C) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 201 del 20.03.2015 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società Vis Fondi chiedeva la riduzione della squalifica inflitta al proprio giocatore, Triolo Sebastiano, sostenendo che questi, a seguito del provvedimento disciplinare di ammonizione per simulazione comminatagli dall’arbitro, si avvicinava a quest’ultimo protestando, vivacemente, ma senza sfiorarlo né aggredirlo verbalmente; ascoltata la Società interessata; questa Corte, esaminati gli atti ufficiali e la dinamica dei fatti; rilevato che la squalifica a carico del calciatore Triolo Sebastiano per l’eccessiva protesta nei confronti del direttore di gara, sia pur censurabile, possa essere lievemente ridotta per renderla più adeguata alla effettiva portata ed entità del fatto. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo riducendo a 4 gare la squalifica del calciatore Triolo Sebastiano, La tassa reclamo va restituita.
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