COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 211/LND del 27/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FANCIULLA D’ANZIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA A.S.D. PROSSEDI CALCIO – A.S.D. FANCIULLA D’ANZIO ADOTTATTO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 57 DEL 26/02/2015 (GARA A.S.D. PROSSEDI CALCIO – A.S.D. FANCIULLA D’ANZIO DEL 22/02/2015 – CAMPIONATO TERZA CATEGORIA)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 211/LND del 27/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FANCIULLA D’ANZIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA A.S.D. PROSSEDI CALCIO – A.S.D. FANCIULLA D’ANZIO ADOTTATTO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 57 DEL 26/02/2015 (GARA A.S.D. PROSSEDI CALCIO – A.S.D. FANCIULLA D’ANZIO DEL 22/02/2015 – CAMPIONATO TERZA CATEGORIA) Riferimento decisione sul C.U. n. 201 del 20/03/2015 La A.S.D. Fanciulla d’Anzio impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale veniva disposta la ripetizione della gara in epigrafe, chiedendo l’omologazione del risultato conseguito sul terreno di gioco. A sostegno della propria tesi (regolarità del risultato ottenuto sul campo), la Società reclamante sosteneva che l’arbitro: 1) non le aveva riferito, durante la gara, che la stessa stava, dal 25° del secondo tempo, proseguendo pro forma; 2) anche dopo tale minuto adottava provvedimenti disciplinari a carico delle due squadre; 3) concedeva quattro minuti di recupero al termine del tempo regolamentare. Questa Corte, ascoltata come da richiesta la Società interessata, esaminati gli atti ufficiali e valutata la dinamica dei fatti ritiene di non poter accogliere il reclamo in oggetto. L’art. 64 (2° comma) delle N.O.I.F. recita testualmente: “ L’arbitro deve astenersi dal far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. L’arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico”. Chiarito ciò ed andando al caso specifico, emerge che la decisione di far proseguire, pro forma, la gara è stata presa dall’arbitro al 25° del secondo tempo, quando vi era stato un solo provvedimento di espulsione nei confronti di un giocatore della Prossedi Calcio (Argento Danilo), per comportamento intimidatorio e minaccioso nei confronti dell’arbitro, mentre le altre tre espulsioni (due nei confronti di giocatori della Prossedi Calcio ed una nei confronti di un giocatore della Fanciulla d’Anzio) erano state adottate per somma di ammonizioni, riferibili a condotte di gioco. Quindi l’unico comportamento minaccioso di significativa gravità è stato commesso dal solo giocatore Argento Danilo per aver rivolto all’arbitro, reiteratamente, frasi intimidatorie ed offensive, tali da causare la sospensione, per due minuti, della gara. In altre parole, l’arbitro ha fondato la propria decisione di proseguire la gara pro forma su un semplice timore soggettivo non sostenuto da elementi oggettivi e reali; lo stesso non ha fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere per verificare se esisteva, o meno, la possibilità di portare a termine la gara. In definitiva non sussistono i presupposti di cui all’art. 64 citato. Per tutto quanto detto, questa Corte ritiene pienamente legittima la decisione del Giudice di prime cure di far ripetere la gara e per l’effetto DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla A.S.D. Fanciulla d’Anzio, così come anticipato sul C.U. n. 201 del 20/03/2015. La tassa reclamo va incamerata.
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