COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 211/LND del 27/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONZA , AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.12.2015 DELL’ALLENATORE SIG.DE SANTIS DOMENICO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO , CON C.U.N. 183 DEL 05.03.2015 (GARA: A.S.D. CASTROCIELO CALCIO – POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONZA , DEL 01.03.2015, CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA , GIRONE L ).

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 211/LND del 27/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONZA , AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.12.2015 DELL’ALLENATORE SIG.DE SANTIS DOMENICO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO , CON C.U.N. 183 DEL 05.03.2015 (GARA: A.S.D. CASTROCIELO CALCIO - POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONZA , DEL 01.03.2015, CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA , GIRONE L ). Riferimento decisione sul C.U. n. 201 del 20/03/2015 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe , ed esaminati gli atti ufficiali, ascoltata come da richiesta , la Società interessata, osserva quanto segue: Al 14’ del secondo tempo, veniva allontanato dal terreno di gioco il Sig. De Santis Domenico, allenatore della Società istante, per proteste nei confronti dell’arbitro. Alla notifica del provvedimento disciplinare, questi si avvicinava al direttore di gara con fare minaccioso, facendolo indietreggiare di circa dieci metri , minacciandolo e contemporaneamente gli stringeva con forza il braccio sinistro , senza provocargli dolore. Ancora cercava il contatto fisico con l’arbitro, però senza riuscirvi, perché trattenuto da alcuni tesserati di entrambe le società. Successivamente il De Santis, abbandonava i campo, dopo circa cinque minuti e dalla tribuna reiterava minacce ed ulteriori offese. A fine gara partecipava ad una zuffa tra tesserati. La Società reclamante, in sede di sua audizione, ribadendo il suo ricorso, escludeva qualsiasi intento lesivo del proprio tesserato nei confronti del direttore di gara, e riconduceva l’azione dello stesso allenatore , verso quest’ultimo, in un atteggiamento scorretto e irriguardoso. Inoltre metteva pure in evidenza invocando ogni relativa circostanza attenuante, che il De Santis, al termine della partita, non partecipava ad alcuno scontro , ma anzi, accortosi della gravità della situazione, si adoperava a riportare la calma tra i soggetti più esagitati. Pertanto la Società istante, eccepiva l’eccessiva severità della squalifica inflitta, e considerando anche altri precedenti giurisprudenziali in materia, per analoghe e ben più gravi fattispecie, chiedeva una sensibile riduzione della sanzione comminata al suo tesserato, perché a parer proprio, eccessiva rispetto all’entità dei fatti. il reclamo è degno di accoglimento. Da un’attenta lettura del rapporto dell’arbitro, si deduce che l’azione del De Santis, pur meritevole di ampia critica, data la valenza antieducativa e antisportiva in essa riportata , (riguardo al comportamento che deve tenere un dirigente , su cui tra l’altro è comunque riposto il senso di responsabilità, e l’esempio verso ogni componente della sua squadra), può ricondursi a una serie d’intemperanze e vivaci proteste, accompagnate da un susseguirsi di atteggiamenti minacciosi , irriguardosi ed estremamente offensivi contro la persona , e la dignità del direttore di gara. Nello specifico si reputa che la condotta dell’allenatore non si è concretizzata in alcun atto propriamente lesivo e di violenza nei confronti dell’arbitro, se non in una energica trattenuta per il braccio, al fine di richiamare la sua attenzione per ottenere spiegazioni su una decisone tecnica avversa e contestata Su tali premesse, questa Corte , ritiene che si possa addivenire, ad una riduzione della squalifica inflitta , onde renderla più adeguata ed equa alla reale portata dei fatti verificatisi, commisurandola anche a precedenti giurisprudenziali per casi analoghi in materia. Tanto ritenuto; DELIBERA In riforma della decisone del Giudice Sportivo di primo grado presso il C.R.L., come al c.u.n.183, pag. 23, del 05.03.2015, di ridurre la squalifica dell’allenatore Sig. De Santis Domenico, dal 31.12.2015 al 30.06.2015. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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