COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 211/LND del 27/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA DE ROSSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 100,00 E RISARCIMENTO DANNI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 176 DEL 26 FEBBRAIO 2015 GARA: COMPAGNIA PORTUALE C.V. – POLISPORTIVA DE ROSSI DEL 21-2-2015 (Campionato Juniores Regionale)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 211/LND del 27/3/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA DE ROSSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 100,00 E RISARCIMENTO DANNI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 176 DEL 26 FEBBRAIO 2015 GARA: COMPAGNIA PORTUALE C.V. – POLISPORTIVA DE ROSSI DEL 21-2-2015 (Campionato Juniores Regionale) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 201 del 20.03.2015 La Società Polisportiva De Rossi ha contestato la decisione di prima istanza come specificato a margine, asserendo che lo spogliatoio in uso dalla squadra presentava, all’atto dell’ingresso degli atleti, uno stato di fatiscenza nelle suppellettili, docce e servizi igienici e che i presunti danni non le sarebbero stati contestati dopo la fine dell’incontro. La ricorrente nega, quindi, che i propri calciatori abbiano arrecato allo spogliatoio i danneggiamenti riportati dall’arbitro nel referto e chiede la revoca della sanzione e all’obbligo di risarcimento. E’ stato ascoltato l’arbitro della gara, il quale, confermando il contenuto del referto, ha precisato che al termine dell’incontro, invitato dall’addetto al campo, è entrato nello spogliatoio adibito alla Società Polisportiva De rossi ed ha notato vari danni all’attrezzatura del locale: attaccapanni in legno staccati dal muro e gettati in terra, mancanza di due erogatori d’acqua nelle docce e due porte divelte dal muro. Il direttore di gara ha fatto poi presente che non gli è stato possibile contestare i suddetti danni alla Società De Rossi, poichè dirigenti e calciatori avevano abbandonato da tempo l’impianto sportivo. Tanto premesso, è parere di questa corte, ancorché in assenza di una ricognizione dell’arbitro prima della gara, che i danni sopra descritti non possano ragionevolmente essere ricondotti ad un precedente stato di incuria presentando elementi di immediatezza come gli attaccapanni e le porte colpite, certamente non oggetto di lunga carenza di manutenzione. Stante quanto sopra le doglianze della ricorrente appaiono prive di fondamento, per il reclamo va respinto, come da dispositivo a riferimento.
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