COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 211/LND del 27/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ROYAL CORENO , AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEI CALCIATORI, LA VALLE MARCO E PELLE MAURIZIO, ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE , CON C.U. N. 43 DEL 05.03.2015, ( GARA: A.S.C.VIS SORA 07- A.S.D. ROYAL CORENO , DEL 28.02.2015, CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA , PROV.FROSINONE , GIRONE B).

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 211/LND del 27/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ROYAL CORENO , AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEI CALCIATORI, LA VALLE MARCO E PELLE MAURIZIO, ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE , CON C.U. N. 43 DEL 05.03.2015, ( GARA: A.S.C.VIS SORA 07- A.S.D. ROYAL CORENO , DEL 28.02.2015, CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA , PROV.FROSINONE , GIRONE B). Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 201 del 20.03.2015 La Corte Sportiva d’Appello territoriale , visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, ascoltata come da richiesta, la Società istante, osserva quanto segue: Quanto al giocatore, La Valle Marco, questi a seguito di un fallo da ultimo difendente, sgambettava un suo avversario , privandolo di una chiara occasione da rete. Alla notifica del provvedimento di espulsione proferiva nei confronti dell’arbitro una serie di espressioni offensive. Abbandonava il terreno di gioco dopo quattro minuti e con fare alterato, mentre usciva colpiva con un calcio la propria panchina , non causando alcun danno. Quanto al calciatore Pelle Maurizio, questi, a gioco fermo, avvicinatosi al direttore di gara, gli rivolgeva varie espressioni offensive e volgari seguite da frasi minacciose. Alla notifica del procedimento disciplinare, si avvicinava con modi minacciosi verso l’arbitro , però veniva prontamente fermato da un compagno di squadra, fuori dal terreno di gioco. La Società reclamante , in sede di sua audizione , ribadendo il proprio ricorso, e pur ammettendo gli eccessivi toni dei suoi tesserati, escludeva qualsivoglia atteggiamento minaccioso o aggressivo di questi ultimi, e che gli episodi di cui trattasi, erano scaturiti, nelle circostanze specifiche della gara, da un eccessivo nervosismo dall’apparenza minaccioso e irriguardoso, a seguito di richiesta di chiarimento circa alcune contestate decisioni arbitrali. Insisteva quindi con la richiesta di riduzione delle sanzioni ritenute eccessive. Nel merito si deve riportare che le azioni del calciatore La Valle Marco, certamente sanzionabili sono la conseguenza di una reazione eccessiva per una decisione del direttore di gara reputata avversa alla sua squadra . Stesso impeto da cui scaturivano alcune parole offensive nei confronti dell’arbitro, come la reazione del calcio alla panchina , che non provocava tra l’altro alcun danno. Così per il calciatore Pelle Maurizio, nei cui confronti , però , non si possono solo addebitare le parole offensive rivolte al direttore di gara, ma anche le reiterate minacce , che si esaurivano nel tentativo di avvicinarsi all’arbitro con atteggiamento minaccioso, tanto da essere prontamente fermato da un compagno di squadra, che lo conduceva fuori dal campo. Pertanto questo Organo giudicante, considerate anche le risultanze del referto di gara , che come è ben noto assurge a fonte di prova privilegiata sulle condotte tenute dai tesserati, durante lo svolgimento delle competizioni, ritiene di addivenire ad una graduazione della sanzione inflitta al calciatore La Valle Marco , accogliendo parzialmente e limitatamente , sempre per quest’ultimo, le richieste di riduzione della squalifica , da parte della Società istante. Conferma invece, il provvedimento impugnato, nei confronti del giocatore Pelle Maurizio. Tanto premesso; DELIBERA In parziale riforma della decisone del Giudice Sportivo di primo grado, presso la delegazione provinciale di Frosinone , come al C.U. N. 43 del 05.03.2015, di ridurre la squalifica del calciatore La Valle Marco, da 4 gare a 3 gare; ribadendo nel contempo la squalifica di 4 gare nei confronti del Pelle Maurizio. La tassa reclamo versata va restituita.
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