COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 61 del 02/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 36 – Ricorso Polisportiva Quiliano Calcio ASD avverso la squalifica del calciatore Diego Tino per otto giornate – Gara Dianese – Quiliano dell’1.3.2015 Campionato Allievi Regionali. C.U. n. 54 del 5.3.2015.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 61 del 02/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 36 - Ricorso Polisportiva Quiliano Calcio ASD avverso la squalifica del calciatore Diego Tino per otto giornate - Gara Dianese - Quiliano dell'1.3.2015 Campionato Allievi Regionali. C.U. n. 54 del 5.3.2015. La Corte Sportiva d’Appello, letto il ricorso della società Polisportiva Quiliano Calcio ASD avverso la squalifica per otto giornate al calciatore Diego Tino, reo di aver spinto da tergo volontariamente l’arbitro con una spallata; atteso che la società chiede l’affrancamento della pena o, in subordine, la riduzione sostenendo l’involontarietà del gesto, producendo un C.D. contenente le immagini dell’episodio estratte dal filmato della gara; respinta la richiesta di visualizzazione del C.D. perché il Direttore di gara ha riferito, in modo lineare e senza possibilità d’interpretazione alternativa, che il calciatore Diego Tino lo aveva spinto da tergo, con una violenta spallata per cui le difese proposte dalla reclamante non possono in alcun modo scalfire il contenuto del referto munito, come noto, di fede probatoria privilegiata; rilevato che il primo giudice ha inflitto al giocatore la squalifica nel minimo edittale previsto dall’art. 19 comma 4 lett. d); per questi motivi respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto.
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