COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 02/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società CS SAIANO Camp. Junores Prov. Gir. A Gara del 21-02-2015 tra Erbusco / CS Saiano C.U. n. 33 della Delegazione di Brescia datato 26-02-2015
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 02/04/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società CS SAIANO Camp. Junores Prov. Gir. A Gara del 21-02-2015 tra Erbusco / CS Saiano
C.U. n. 33 della Delegazione di Brescia datato 26-02-2015
La società CS SAIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ANNI Stefano sino al 26.02.2017, il calciatore JUNIOR EDWARD OTABIE per 3 giornate, il calciatore BONASSI Andrea, per 4 giornate e l'allenatore PARMIGIANI Rolando sino al 31.7.2015 e che le ha comminato l'ammenda di Euro 400,00, in quanto le sanzioni sono ingiuste e comunque eccessive in relazione al comportamento tenuto nei confronti dell'arbitro sia dai calciatori sia dall'allenatore il quale ultimo non lo aveva nemmeno toccato. La Corte di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, osserva : l'arbitro sentito a chiarimenti da questa Corte ha confermato di essere stato spinto dall'allenatore della società reclamante, PARMIGIANI Rolando, al termine della gara e di averlo chiaramente riconosciuto ed identificato come l'autore di tale gesto.
Dal rapporto arbitrale, confermato dall'arbitro, emerge inoltre chiaramente che il calciatore ANNI ha colpito l'arbitro con un calcio nel fondo schiena senza causargli dolore, dopo avergli tolto dalle mani il taccuino mandandolo in pezzi ed averlo reiteratamente offeso e minacciato verbalmente; nel rapporto si evidenzia infine che il calciatore OTABIE ed il capitano BONASSI hanno insultato verbalmente l'arbitro.
Considerato che il rapporto arbitrale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova, meritano di essere confermate le squalifiche comminate ai calciatori BONASSI ed OTABIE, nonché all'allenatore PARMIGIANI in quanto congrue in relazione alla gravità del comportamento tenuto dagli stessi e dalla qualifica da loro ricoperta. Merita invece di essere lievemente ridotta la squalifica comminata al calciatore ANNI il quale ha tenuto un comportamento grave sotto il profilo disciplinare, tuttavia di non particolare violenza (calcio sul fondo schiena dell'arbitro senza causare dolore). Merita infine di essere confermata l'ammenda comminata alla società reclamante in quanto strettamente collegata alla sanzione della perdita della gara comminata dal GS e non impugnata dalla AC SAIANO. Tanto premesso e ritenuto, in parziale riforma del provvedimento impugnato RIDUCE la squalifica comminata al calciatore ANNI Stefano sino al 26.4.2016, conferma per il resto il provvedimento impugnato e dispone l'accredito della relativa tassa se versata
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