COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 88 Del 26 Marzo 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 5.2.1. A.S.D. SPINETE – AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S.T. RIPORTATI SUL C.U. N. 52 DELEGAZIONE PROVINCIALE CAMPOBASSO (PERDITA GARA) (GARA ISERNIA FOOTBALL CLUB – SPINETE DEL 2.03.2015 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE CB – 6^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 88 Del 26 Marzo 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 5.2.1. A.S.D. SPINETE – AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S.T. RIPORTATI SUL C.U. N. 52 DELEGAZIONE PROVINCIALE CAMPOBASSO (PERDITA GARA) (GARA ISERNIA FOOTBALL CLUB – SPINETE DEL 2.03.2015 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE CB - 6^ RITORNO) La Corte Sportiva di Appello, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Preliminarmente va rilevato che il reclamo è stato portato a conoscenza della società controparte nel rispetto dei termini previsti e che nessuna controdeduzione è pervenuta a questa Corte in merito. La società ricorrente impugna la decisione del G.S.T Delegazione Provinciale di Campobasso, pubblicata sul C.U. n. 52 del 12.03.2015, con la quale veniva disposta la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 per aver fatto partecipare al gioco il calciatore Iacobucci Donato dopo che questi aveva ricoperto funzioni di assistente di parte, sostenendo che lo stesso, indicato nella Ciccaglione Salvatore (Morgia Pietracatella) Santopolo Francesco (Morgia Pietracatella) Santagata Gianluca (Rufrae Presenzano) Vacca Alessio (Rufrae Presenzano) distinta di gara con il n. 13, partito dalla panchina, ha sostituito al 32° del secondo tempo il compagno indicato in distinta con il n. 10 e che le funzioni di assistente di parte sono state svolte dal dirigente accompagnatore Calabrese Antonio. Documentava tale rappresentazione con la copia della distinta di gara, di nessun valore probatorio atteso che è sottoscritta solo dal dirigente accompagnatore della società, nella quale risulta indicato al n. 13 il calciatore Iacobucci Donato e, stranamente, con nessun nominativo riportato come guardalinee di società. Quanto sostenuto in ricorso viene smentito dalle risultanze della audizione del direttore di gara che ha confermato davanti a questa Corte Sportiva il contenuto del referto di gara e del supplemento di rapporto inviato al G.S.T., nonché dalla copia della distinta di gara allegata al referto, quindi unico documento valido ai fini della prova documentale, dove risulta che il calciatore Iacubucci Donato è riportato come calciatore n. 13 e come guardalinee di società. Ebbene il direttore di gara ha ribadito che al 32° del secondo tempo della gara giocata il 2 marzo 2015 contro la soc. Isernia F.C. il calciatore Iacobucci Donato, che aveva iniziato la gara come assistente di parte, ha preso parte al gioco sostituendo il calciatore n. 10 della propria squadra e le funzioni di assistente di parte sono state assegnate al dirigente accompagnatore Calabrese Antonio. Alla luce di ciò la gara deve ritenersi valida e va confermata la sanzione inflitta alla società A.S.D. Spinete dal G.S.T. . P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello rigetta il ricorso confermando la decisione del G.S.T. Delegazione Provinciale di Campobasso pubblicata sul C.U. n. 52 del 12 marzo 2015. Dispone l’addebito della tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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