COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 27.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso della società A.P.D. PAESANA VALLE PO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 37 del 12.3.2015 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara SAN ROCCO BERNEZZO-PAESANA VALLE PO fissata in data 8.3.2015, Campionato di Terza categoria Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 27.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso della società A.P.D. PAESANA VALLE PO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 37 del 12.3.2015 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara SAN ROCCO BERNEZZO-PAESANA VALLE PO fissata in data 8.3.2015, Campionato di Terza categoria Girone A Con ricorso inviato in data 17.3.2015 la Società PAESANA VALLE PO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha disposto la ripetizione della gara in oggetto indicata a data da destinarsi e chiede che a carico della Società avversaria venga applicata la sanzione della perdita della gara. La Società ricorrente tiene a precisare che, contrariamente a quanto riportato nel referto arbitrale, il foglio affisso al cancello chiuso dell'impianto sportivo, in cui si comunicava l'impraticabilità del campo ove avrebbe dovuto disputarsi la gara non è un'ordinanza comunale, unico provvedimento valido ai fini della declaratoria di inagibilità mentre la competenza a valutare la praticabilità del terreno di gioco spetta all'arbitro. Si sostiene altresì che anche il direttore di gara avrebbe riconosciuto che non vi era alcun motivo per dichiarare il campo inagibile e, a conferma dell'assunto viene inviata documentazione fotografica. Il ricorso va respinto. Va innanzi tutto riconosciuto che effettivamente, il foglio affisso al cancello ed allegato in copia al referto arbitrale non è un'ordinanza comunale, come è stato scritto, bensì una dichiarazione di impraticabilità del campo dal 5 al 11.3.2015 sottoscritta dal Geometra responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Bernezzo. E la presenza di tale scarno documento a giustificazione della chiusura dell'impianto sportivo non ha mancato, evidentemente, di suscitare perplessità anche da parte dell'arbitro il quale ha immediatamente chiesto spiegazioni al capitano del SAN ROCCO ed ha allegato al referto documentazione fotografica da cui emerge un campo sportivo pressoché integralmente sgombro da neve. Va dunque ammesso che le circostanze che hanno reso impossibile la disputa della gara non sono inoppugnabili. Tuttavia, la provenienza certa della dichiarazione di impraticabilità da Autorità preposta alla valutazione dell'esistenza di tutte le condizioni di sicurezza dell'impianto e l'assenza di prove certe che consentano di addebitare alla colpevole inerzia della società padrona di casa la mancata disputa della gara, giustificano pienamente la decisione del Giudice di primo grado di “privilegiare lo sport” disponendo la disputa della gara in altra data. Per questi motivi la Corte Sportiva d’Appello, RIGETTA il reclamo della società PAESANA VALLE PO dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata.
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