COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 02.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo proposto dalla A.S.D. TORNACO CALCIO 2010 avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 62 del 19/03/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara PRO ROASIO – TORNACO disputata il 15/03/15 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 02.04.2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
a) Reclamo proposto dalla A.S.D. TORNACO CALCIO 2010 avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 62 del 19/03/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara PRO ROASIO – TORNACO disputata il 15/03/15 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone B Con tempestivo reclamo, inviato a mezzo raccomandata del 23/03/15, la A.S,D. TORNACO CALCIO 2010 contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 62 del 19/03/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, sostenendo che le stesse sono basate su ricostruzioni non puntuali degli episodi riportati nel suo rapporto dal direttore della gara PRO ROASIO – TORNACO, disputata il 15/03/15 nell’ambito del Girone B del Campionato di Prima Categoria, e chiede che venga annullata la sanzione dell’ammenda da € 100,00 inflitta alla società e, inoltre, ridotta ad una sola giornata la squalifica per due giornate inflitta al proprio giocatore RINO Marco e pure ridotta congruamente quella per cinque gare comminata al giocatore SOSIC Lorenzo. Premesso che non è ammissibile il reclamo avverso l’ammenda quando la misura della stessa non sia superiore ad € 150,00 per le società partecipanti a campionati di Prima Categoria, ai sensi dell’art. 45, n°. 3, lett.d) del C.G.S., come d’altronde non è ammissibile il ricorso contro le DUE giornate di squalifica inflitte al giocatore RINO Marco, per effetto del disposto di cui all’art. 45, N° 3, lett. a) del C.G.S., resta da considerare il reclamo avverso la squalifica per CINQUE gare effettive disposte nei confronti del giocatore SOSIC Lorenzo. Nel suo puntuale rapporto di gara, l’arbitro riferisce che, all’11° del secondo tempo, procedeva alla espulsione del giocatore SOSIC Lorenzo in quanto lo stesso, lontano dall’azione di gioco, reagiva nei confronti di un avversario colpendolo da dietro violentemente con un pugno alla nuca, continuando imperterrito a colpirlo a pugni mentre il giocatore giaceva a terra. A seguito della espulsione, non si recava negli spogliatoi, ma, dopo aver scavalcato la recinzione, si scagliava contro il pubblico impugnando delle pietre con il chiaro intento di volerle lanciare contro gli spettatori, venendo fortunatamente fermato in anticipo. La A.S.D. TORNACO, pur ritenendo non corretto il comportamento del proprio tesserato, ritiene che il gesto debba essere inquadrato in un momento di tensione durante lo svolgimento della partita, durante la quale il suddetto è stato sottoposto ad interventi fallosi da parte degli avversari. La reazione, certamente da stigmatizzare, è avvenuta a seguito di un pugno al volto subito da un avversario, colpo che gli ha provocato una ferita al labbro e che non è stato sanzionato dall’arbitro che non aveva visto l’accaduto perché intento ad osservare una azione di gioco lontana. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiarata la inammissibilità del reclamo per quanto attiene la ammenda inflitta alla società e la squalifica disposta nei confronti del calciatore RINO Marco; ritenuto il comportamento del calciatore SOSIC Lorenzo oltremodo violento, spregevole e reiterato, anche in considerazione delle intemperanze e minacce rivolte al pubblico; valutata, quindi, incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alla motivazione ed alla congruità della sanzione adottata dal Giudice Sportivo, che, si fa notare, è stato persino benevolo nella valutazione dei fatti; DELIBERA di respingere il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla A.S.D. TORNACO CALCIO 2010, perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA l’ammenda di € 100,00 disposta nei confronti della A.S.D. TORNACO, la squalifica per DUE gare inflitta al giocatore RINO Marco e quella per CINQUE gare effettive nei confronti del giocatore SOSIC Lorenzo.
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