COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°46 del 02 Aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale POL. TALORO GAVOI (Campionato di Eccellenza) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 44 del 19 marzo 2015. Gara Taloro Gavoi / Porto Corallo del 15.03.2015.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°46 del 02 Aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale POL. TALORO GAVOI (Campionato di Eccellenza) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 44 del 19 marzo 2015. Gara Taloro Gavoi / Porto Corallo del 15.03.2015. Con reclamo tempestivamente proposto la società Taloro Gavoi ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo col quale il giocatore Mele Roberto è stato squalificato per quattro gare perché “espulso per aver cercato di colpire un giocatore della squadra avversaria con uno schiaffo, alla notifica del provvedimento rivolgeva frasi ingiuriose al direttore di gara, calciando con forza il pallone verso un avversario; a fine gara rivolgeva frasi ingiuriose e minacciose al direttore di gara finchè non veniva bloccato da alcuni dirigenti”. La ricorrente, nei motivi di gravame, sottolinea che l’espulsione del giocatore è stata decisa dall’arbitro per un supposto gesto di violenza nei confronti di un avversario, peraltro, come riportato anche nella decisione del Giudice Sportivo, non effettivamente compiuta, e che l’episodio è accaduto in occasione della mancata interruzione del gioco, per consentire il soccorso di un giocatore del Taloro Gavoi finito a terra durante un contrasto di gioco sanzionato dall’arbitro, mentre gli avversari erano in possesso della palla; tale comportamento ha causato un’animata discussione tra i giocatori delle due squadre, senza che però rimarca la ricorrente – si sia verificato alcun episodio di violenza nei confronti dei giocatori avversari, né tanto meno nei confronti dell’arbitro. Al termine della gara, il giocatore espulso ha chiesto spiegazioni sulle motivazioni della espulsione al direttore di gara con un tono di voce che la stessa reclamante riconosce esser stato eccessivo; verosimilmente ciò ha fatto sì che l’atteggiamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro fosse scambiato per minaccia. La ricorrente, pertanto, domanda una equa riduzione della squalifica del calciatore Mele Roberto in misura effettivamente rapportata alla gravità dei fatti in esame, riconducibili alla semplice condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara di cui all’art.19 comma 4° lett.A) del Codice di Giustizia Sportiva. La Corte di Appello Territoriale, letti gli atti e le carte del procedimento delibera quanto segue. Dalla disamina del referto arbitrale emerge che non si è verificato in effetti alcun episodio di violenza, né nei confronti dei giocatori della squadra avversaria, né nei confronti del direttore di gara, cosicchè la condotta ascritta al giocatore Mele Roberto deve essere riportata ad un comportamento ingiurioso ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro, che però il giocatore ha portato avanti in più occasioni durante e dopo la gara, quindi, ai sensi dello stesso art.19, comma 4°, del Codice di Giustizia Sportiva si ritiene corretta l’applicazione di una circostanza aggravante rispetto alla sanzione minima edittale di due gare stabilita dalla lett.a) dell’art.19, comma 4° del C.G.S. invocata dalla società reclamante. In definitiva la Corte di Appello Territoriale ritiene equo infliggere una sanzione di tre giornate di squalifica al giocatore Mele Roberto. Per tutti questi motivi la Corte di Appello DELIBERA, in parziale riforma del provvedimento impugnato, di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Mele Roberto da quattro a tre gare. Dispone la restituzione della tassa.
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