COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 451 CSAT 28 DEL 31 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 206/A A.C.D. CITTA’ DI VITTORIA (RG), avverso inibizione fino al 15/05/2015 sig. Barravecchia Salvatore; squalifica per otto gare calciatore Esposito Vincenzo; squalifiche per sei gare calciatori Commendatore Luca, Crisafulli Marco, Guglielmino Simone e Santarpia Alessandro; squalifiche per due gare calciatore Schifino Alex Patrick e Sgambato Pasquale; ammenda di € 600,00 – Campionato Eccellenza gir. “B” Gara Città di Vittoria/Paternò del 22/03/2015 – C.U. n° 439 del 25/03/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 451 CSAT 28 DEL 31 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 206/A A.C.D. CITTA’ DI VITTORIA (RG), avverso inibizione fino al 15/05/2015 sig. Barravecchia Salvatore; squalifica per otto gare calciatore Esposito Vincenzo; squalifiche per sei gare calciatori Commendatore Luca, Crisafulli Marco, Guglielmino Simone e Santarpia Alessandro; squalifiche per due gare calciatore Schifino Alex Patrick e Sgambato Pasquale; ammenda di € 600,00 - Campionato Eccellenza gir. “B” Gara Città di Vittoria/Paternò del 22/03/2015 - C.U. n° 439 del 25/03/2015. La A.C.D. Città di Vittoria propone ricorso a mezzo telefax del 27/03/2015 ore 11.48 chiedendo la riduzione o l’eliminazione delle squalifiche a carico dei calciatori indicati in epigrafe e dell’ammenda a carico della società, sostenendo, qui molto in sintesi, che la rissa scatenatasi all’imbocco del tunnel degli spogliatoi tra il primo ed il secondo tempo “è stata causata dai giocatori della società ospitata e nella fattispecie dal sig. Scariolo Cristian (maglia nr. 9) che ha provocato la reazione dei nostri tesserati e di conseguenza di tutti i tesserati”. Prosegue sempre la reclamante che i nominativi sono stati indicati dal direttore di gara senza che gli stessi abbiano effettivamente commesso i fatti loro addebitati. A dimostrazione di ciò viene allegato DVD con immagini riprese dalle telecamere di sicurezza dell’impianto sportivo. La Corte Sportiva di Appello, letti gli atti ufficiali di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 fanno piena prova dei comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che il gravame è inammissibile in quanto assolutamente carente di motivazioni. In particolare nulla viene riferito per ciò che attiene la sanzione dell’ammenda limitandosi la Società a chiederne la eliminazione o una sua riduzione, senza specificare in base a quali ragioni questa Corte debba provvedere in tal senso. Nulla viene poi riferito per ciò che attiene alle squalifiche dei calciatori, in quanto la reclamante in maniera del tutto generica si limita a riferire che i nominativi sono stati presi a caso dal direttore di gara senza che i predetti abbiano commesso alcunché. Sotto questo profilo, oltre che inammissibile, il reclamo è palesemente smentito dal rapporto del direttore di gara, che in maniera puntuale e precisa descrive quanto accaduto, ben individuando i soggetti autori delle violenze. Parimenti inammissibile risulta l’impugnazione dell’inibizione a carico del sig. Barravecchia Salvatore, in quanto la sanzione a suo carico e come se non fosse stata irrogata, essendo lo stesso già radiato in ragione del provvedimento assunto a suo carico dal Giudice Sportivo Territoriale e pubblicato sul C.U. n° 350 del 04/03/2010 e confermato con decisione della C.D.T. Sicilia pubblicata con C.U. n° 385 del 23/03/2010. E’ altresì inammissibile la produzione del DVD ostandovi precise norme procedurali (art. 35 comma 1.2 C.G.S.). Nondimeno ai sensi dell’art. 35 comma 1.4 se ne deve disporre la trasmissione alla Procura Federale, per accertare se dalle immagini prodotte emergano responsabilità a carico di tesserati il cui comportamento sia sfuggito agli ufficiali di gara. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00) e dispone la trasmissione degli atti, unitamente al DVD prodotto dalla reclamante, alla Procura Federale per quanto di competenza.
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