COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 451 CSAT 28 DEL 31 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 194/A A.S.D. CITTA’ DI PEDARA (CT), avverso squalifica fino al 30/06/2016 del calciatore sig. Enrico Cordova – Campionato 2^ categoria girone “G” gara Città di Pedara/Real Adrano del 28/02/2015 – C.U. n° 390 del 04/03/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 451 CSAT 28 DEL 31 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 194/A A.S.D. CITTA’ DI PEDARA (CT), avverso squalifica fino al 30/06/2016 del calciatore sig. Enrico Cordova - Campionato 2^ categoria girone “G” gara Città di Pedara/Real Adrano del 28/02/2015 - C.U. n° 390 del 04/03/2015. Con appello ritualmente proposto l’A.S.D. Città di Pedara chiede una riduzione della squalifica in questione, sostenendo che la spinta ad opera del calciatore sig. Enrico Cordova, che ha causato la caduta dell’arbitro e la consequenziale sospensione della gara, non sia stata così grave, tanto da non avere determinato la necessità di cure mediche o altro. Preliminarmente la Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che ai sensi dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. il referto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Ciò posto, dalla lettura degli atti emerge che al 22° del primo tempo il calciatore sig. Cordova, avuto notificata la seconda ammonizione, spintonava il direttore di gara violentemente con tutte e due le mani chiuse sul petto, facendolo cadere all’indietro e facendogli sbattere il fondoschiena e di rimbalzo la testa. Il direttore di gara, che accusava forti dolori al capo, al fondoschiena ed al petto, riusciva a rialzarsi a fatica senza tuttavia potere continuare la gara che sospendeva. E’ evidente pertanto come le considerazioni difensive non trovino alcun riscontro negli atti di gara, né risulta vera la circostanza che il direttore di gara non avrebbe avuto bisogno di cure mediche talché lo stesso ha prodotto certificato medico redatto dal Pronto soccorso “S. Marta e S. Venera” di Acireale, nel quale risulta una prognosi di gg. 5 clin. S.C. La sanzione appare inoltre del tutto adeguata ai fatti come sopra descritti e non si appalesa la possibilità di alcuna riduzione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, respinge l’appello come sopra proposto e, per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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