COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 451 CSAT 28 DEL 31 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 198/A A.S.D. ADRANO CALCIO (CT), avverso ammenda di € 250,00 – Campionato 1^ categoria girone “F” gara Belpasso/Adrano Calcio del 07/03/2015 – C.U. n° 405 del 11/03/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 451 CSAT 28 DEL 31 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 198/A A.S.D. ADRANO CALCIO (CT), avverso ammenda di € 250,00 - Campionato 1^ categoria girone “F” gara Belpasso/Adrano Calcio del 07/03/2015 - C.U. n° 405 del 11/03/2015. Con appello tempestivamente proposto l’A.S.D. Adrano Calcio chiede l’annullamento ovvero la riduzione della sanzione dell’ammenda irrogata dal Giudice di prime cure, sostenendo che “nessun tifoso, tanto meno identificabile o riconducibile A.S.D. Adrano Calcio è effettivamente entrato all’interno del recinto di gioco”, ritenendo per definizione come tale “il terreno di gioco, il campo per destinazione, le eventuali piste e pedane atletiche sino alla rete o altro mezzo appropriato di recinzione”. In realtà la sospensione della gara nel corso del primo tempo sarebbe dovuta, secondo la società appellante, alla presenza di tifosi arrampicatisi lungo le mura esterne dell’impianto, segnalata da un componente delle forze dell’ordine presenti. Preliminarmente la Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che ai sensi dell’art. 35 n° 1 comm1 1.1 e 2.1 C.G.S. il referto dell’arbitro e del commissario di campo fanno piena prova circa il comportamento del pubblico dei sostenitori in occasione dello svolgimento delle gare. Ciò posto, dalla lettura del referto di gara emerge che al 17° del primo tempo l’arbitro ha sospeso la gara per 7 minuti in quanto, testualmente, “più di trenta tifosi dell’Adrano hanno scavalcato il muro di recinzione dell’impianto sportivo, entrando di fatto nel recinto di gioco”. Il direttore di gara aggiunge inoltre che: “dopo l’intervento delle forze dell’ordine la gara è ripresa con regolarità senza interruzioni fino alla fine”. Lo svolgimento dei fatti è altresì riscontrabile nel rapporto del commissario di campo, che segnala che i predetti sostenitori, circa 50 persone, scavalcavano il muro di cinta per introdursi nelle tribune, comunque presidiate dalle forze dell’ordine, trattandosi di gara a porte chiuse. E’ evidente pertanto come le abili considerazioni difensive non spostino i termini della questione, avendo propri sostenitori fatto accesso all’impianto dove si stava svolgendo la gara in questione, a porte chiuse, determinandone la sospensione per circa 7 minuti e fino allo sgombero. Trattandosi di fatti di minima gravità senza particolari conseguenze, appare possibile una riduzione della sanzione, nei termini indicati in dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dispone contenersi in € 200,00 la sanzione dell’ammenda a carico della A.S.D. Adrano Calcio, senza addebito di tassa reclamo non versata.
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