COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 451 CSAT 28 DEL 31 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento n° 199/A A.S.D. PARMONVAL (PA), avverso inibizione fino al 31/10/2015 del dirigente sig. Giovanni Castronovo – Campionato Eccellenza gir. “A” Gara Parmonval/Marsala 1912 del 15/03/2015 – C.U. n° 422 del 18/03/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 451 CSAT 28 DEL 31 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento n° 199/A A.S.D. PARMONVAL (PA), avverso inibizione fino al 31/10/2015 del dirigente sig. Giovanni Castronovo - Campionato Eccellenza gir. “A” Gara Parmonval/Marsala 1912 del 15/03/2015 - C.U. n° 422 del 18/03/2015. La A.S.D. Parmonval propone appello avverso alla decisione in epigrafe riportata chiedendone la revoca o in subordine una riduzione, interrogandosi su che cosa abbia potuto permettere l’adozione di una sanzione così severa in una partita svoltasi in assoluta tranquillità stante anche il gemellaggio tra le due società. A tal fine chiede anche che vengano sentiti i giocatori e dirigenti della società ospite e convocate le parti. Nessuno è comparso per la società appellante, sebbene ritualmente convocata. La Corte Sportiva di Appello, preliminarmente rileva che la reclamante a sostegno della propria tesi difensiva si limita ad esporre: a) che la gara è stata cordiale e si è svolta nella più assoluta normalità; b) che erano presenti sette unita tra “DIGOS” e agenti del commissariato di Polizia Mondello; c) la presenza di autorevoli Autorità federali (!?). Aggiunge la reclamante che vorrebbe conoscere quali accuse il Commissario di Campo avrebbe mosso al proprio dirigente che nulla avrebbe commesso. Così strutturato, il gravame deve essere dichiarato inammissibile in quanto viola in maniera evidente il disposto dell’art. 33 comma 6 C.G.S. che così sanziona i reclami redatti senza motivazione o comunque in forma generica e ciò anche in relazione al comma 2 dell’art. 36 C.G.S. Peraltro appare irrituale la richiesta formulata a questa Corte di conoscere le accuse formulate dal Commissario di Campo al dirigente della reclamante, atteso che sarebbe stato onere della società di richiedere formalmente ai sensi del comma 6 dell’art. 36 C.G.S. la copia degli atti ufficiali di gara. Così come irrituale appare la richiesta di audizione di giocatori e dirigenti della società ospite, non consentita dal regolamento di Giustizia, svolgendosi il procedimento di seconda istanza sulla base degli atti ufficiali di gara. Infine deve disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per accertare se nel comportamento posto in essere dal dirigente inibito ed oggetto del presente procedimento possano configurarsi ulteriori responsabilità disciplinari avuto riguardo alle segnalazioni del Commissario di Campo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00) e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per quanto di competenza.
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