COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 452 TFT 30 DEL 31 MARZO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n°565/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Tusa (matr. 915076 – partecipante al Campionato di 2^ Categoria) Sig. Prinzi Paolo Rosario (Presidente all’epoca dei fatti) N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 452 TFT 30 DEL 31 MARZO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n°565/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Tusa (matr. 915076 – partecipante al Campionato di 2^ Categoria) Sig. Prinzi Paolo Rosario (Presidente all’epoca dei fatti) N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 23/01/2015 prot. 11.710 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memorie a difesa allegando esimenti certificazioni mediche dei calciatori deferiti. Il rappresentante della Presidenza Federale si è pertanto rimessa alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, dispone il proscioglimento della A.S.D. Tusa e di tutte le altre parti deferite dagli addebiti contestati. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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