COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 452 TFT 30 DEL 31 MARZO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n°567/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società Pol. Aci Bonaccorsi (matr. 740269 – partecipante al Campionato di 1^ Categoria) Sig. Nastasi Carmelo (Presidente all’epoca dei fatti) N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 452 TFT 30 DEL 31 MARZO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n°567/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società Pol. Aci Bonaccorsi (matr. 740269 – partecipante al Campionato di 1^ Categoria) Sig. Nastasi Carmelo (Presidente all’epoca dei fatti) N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 23/01/2015 prot. 11.712 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, ma hanno fatto pervenire memorie a difesa allegando esimente certificazione medica del calciatore Nastasi Marco Maria (acquisita agli atti del procedimento), nulla opponendo per gli altri soggetti deferiti. Il rappresentante della Presidenza Federale si è rimessa alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale per quanto alla posizione del calciatore Nastasi Marco Maria, ha insistito sui motivi di deferimento per le altre posizioni ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 300,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone il proscioglimento dagli addebiti contestati del calciatore Nastasi Marco Maria ed applica: l’ammenda di € 120,00 a carico della Pol. Aci Bonaccorsi (matr. 740269); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Nastasi Carmelo; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Aiello Marco, Labbate Filippo Emanuele, Romeo Orazio. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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