COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 463 CSAT 29 DEL 02 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 204/A S.C.D. LIGNY TRAPANI 2013 (TP) avverso assegnazione gara perduta per 0-3, avverso squalifica per una gara calciatori sigg. Campaniolo Antonino, Ferrante Vincenzo e Spezia Claudio nonché avverso inibizione fino al 20/04/2015 a carico del dirigente sig. Di Stefano Salvatore – Campionato Promozione Gir. “A” Gara Ligny Trapani 2013/ Favignana del 21 marzo 2015 – C.U.439 del 25/03/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 463 CSAT 29 DEL 02 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 204/A S.C.D. LIGNY TRAPANI 2013 (TP) avverso assegnazione gara perduta per 0-3, avverso squalifica per una gara calciatori sigg. Campaniolo Antonino, Ferrante Vincenzo e Spezia Claudio nonché avverso inibizione fino al 20/04/2015 a carico del dirigente sig. Di Stefano Salvatore - Campionato Promozione Gir. “A” Gara Ligny Trapani 2013/ Favignana del 21 marzo 2015 - C.U.439 del 25/03/2015 Con rituale e tempestivo appello la S.C.D. Ligny Trapani 2013 ha impugnato la decisione in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che: a) in via preliminare il reclamo proposto dall’A.S.D. Favignana sarebbe da considerare inammissibile per non essere stato lo stesso notificato ad essa reclamante nei modi di cui all’art. 38 comma 7 del C.G.S.; b) nel merito, la decisione del Giudice territoriale sarebbe errata per avere travisato non solo i fatti, ma anche per avere commesso evidenti errori di diritto. Egli ha infatti considerato non scontate le squalifiche dei calciatori in epigrafe nella gara contro l’Accademia Empedoclina disputatasi in data 15/03/2015, poi sospesa perché la reclamante si è rifiutata, in segno di protesta, di proseguire l’incontro al termine del 1° tempo, con evidente non applicabilità dell’art. 22 comma 5 C.G.S., che dovrebbe trovare applicazione, secondo la tesi difensiva, ai soli casi di rinuncia alla disputa della gara. Per le superiori ragioni l’appellante chiede il ristabilimento del risultato conseguito in campo con conseguente annullamento delle sanzioni a carico dei propri tesserati. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. a) e b) C.G.S. per ciò che attiene la squalifica dei calciatori e l’inibizione del dirigente. Per quanto attiene all’eccezione preliminare relativa all’inammissibilità del gravame proposto dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale, per omessa notifica dei motivi ad essa reclamante nei modi di cui all’art. 38 comma 7 C.G.S., la Corte, esaminati gli atti, rileva che essa non solo è infondata ma per certi versi rasenta la temerarietà. Infatti, in punto di diritto, l’art. 46 comma 1 C.G.S. prevede espressamente che: ”… Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell’art.38 comma 7 C.G.S. L’attestazione dell’invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo…” Ora, dalla documentazione in atti, non solo risulta che i motivi del gravame sono stati notificati all’odierna reclamante a mezzo fax in data 23/03/2015, come risulta dal relativo rapporto di avvenuto invio allegato al reclamo, ma gli stessi, in ossequio al dettato del su richiamato art. 45 comma 1 C.G.S., sono stati in pari data inviati anche a mezzo raccomandata come da relativa ricevuta in atti. Ma vi è di più, e cioè che almeno una di dette notifiche ha raggiunto lo scopo prefissato dalla norma, e cioè quello di permettere alla controparte di poter esercitare il proprio diritto di difesa, atteso che con controdeduzioni inviate lo stesso 23/03/2015 la S.C.D. Ligny Trapani 2013 ha preso specifica posizione facendo riferimento ai motivi della reclamante, assumendo così precisa posizione sulle questioni di fatto e di diritto ed esplicando pertanto una piena difesa. Per quanto attiene il merito, la ricorrente lamenta che la decisione impugnata avrebbe accolto una errata interpretazione del combinato disposto dell’art. 53 comma 2 delle N.O.I.F. e dell’art. 22 comma 5 C.G.S. mentre per la reclamante, al caso in esame, andrebbe applicato l’art. 22 comma 4 del C.G.S. non dovendo essa considerarsi rinunciataria essendosi solo rifiutata di disputare il secondo tempo della gara contro l’Accademia Empedoclina, questa successivamente sanzionata con l’assegnazione di gara perduta per 0 - 3 da parte del Giudice Sportivo Territoriale. Il ricorso così come proposto è infondato per i motivi che seguono. L’art.53 comma 2 delle N.O.I.F. così recita: ”La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita…”. In buona sostanza la suddetta norma equipara, attraverso la congiunzione “o”, la rinuncia a proseguire la gara alla rinuncia della disputa della stessa con conseguente applicazione delle medesime sanzioni ad entrambe le fattispecie, per cui appare, sotto questo profilo, corretta l’applicazione del comma 5 dell’art. 22 del C.G.S. operata dal Giudice Sportivo Territoriale. Ove si dovesse accedere alla tesi difensiva della reclamante, giova evidenziare che l’Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., con due distinte sentenze (la n. 12/2011 e la n. 5/2013), ha posto alcuni punti fermi in ordine all’applicazione dell’art. 22 comma 4 del C.G.S. In particolare con la prima di dette decisioni la Corte, partendo dal presupposto che le partite idonee a valere quale turno utile per il computo della giornata di squalifica sono quelle che hanno conseguito un risultato valido ai fini della classifica e non siano successivamente annullate, ha statuito che la gara per essere valida deve essere una gara ufficiale il cui risultato abbia refluenza ai fini della classifica e cioè che sia inserita nel circuito del campionato e che, infine, sia omologata (che a sua volta è possibile solo se la gara non è affetta da invalidità). La norma infatti, secondo l’interpretazione datane, prevede due requisiti uno positivo ed uno negativo che devono sussistere entrambi. Con la successiva decisione l’Alta Corte ha stabilito che la gara, perché sia idonea ai fini dello scontare la squalifica, deve essere una gara che deve essersi svolta effettivamente, perché in caso contrario risulta impossibile l’applicazione delle norme relative all’esecuzione della squalifica e non può certamente dirsi svolta effettivamente una gara che non sia stata portata a termine per una scelta volontaria di una delle partecipanti, così come effettivamente avvenuto. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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