COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 02.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo proposto dal tesserato Ceccarelli Mario, in proprio, avverso la decisione con la quale il G.S.T. gli ha inflitto la sanzione dell’inibizione fino al 12.6.2017. (C.U. n. 43 del 12.2.2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 02.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo proposto dal tesserato Ceccarelli Mario, in proprio, avverso la decisione con la quale il G.S.T. gli ha inflitto la sanzione dell’inibizione fino al 12.6.2017. (C.U. n. 43 del 12.2.2015). La decisione indicata in epigrafe viene impugnata in proprio dal Tesserato, il quale la contesta fornendo una ricostruzione dei fatti assolutamente diversa dalla descrizione che di essi il G.S.T. ha posto alla base del provvedimento così motivato: “Dirigente non presente in distinta accedeva indebitamente allo spogliatoio arbitrale e afferrato il D.G. per la cravatta lo tirava verso di sé per circa 1 metro mentre nel contempo gli rivolgeva frase irriguardosa. Di poi, afferrata la borsa dell'arbitro, cercava di lanciarla fuori dalla porta dello spogliatoio a ciò impedito dallo stesso D.G. e dall'O.A. presente. Successivamente si scagliava contro il detto O.A. spingendolo con molta forza all'altezza del petto e facendolo indietreggiare di circa 1 metro. Alla richiesta di qualificarsi rispondeva con gravi frasi irriguardose e, nel contempo, afferrava l'arbitro per il braccio dx tirandolo e provocandogli un evidente graffio. Dovevano intervenire altri dirigenti per farlo uscire dallo spogliatoio. Successivamente lo stesso veniva identificato dai CC richiesti ed ivi sopraggiunti come il presidente della Società. Viene acquisita agli atti certificazione medica Ospedaliera rilasciata dal P.O. di Piombino.” Il reclamante, analizzando punto per punto detta motivazione, conferma di essere entrato “….senza preannunciarsi e che abbia rivolto in quel contesto una frase irriguardosa verso il D.G. afferrando il suo borsone…”Nega di aver afferrato per un braccio l’Arbitro, di avergli causato un graffio ed esclude che per allontanarlo siano intervenuti alcuni Dirigenti della medesima Società e a conferma di tali affermazioni cita la testimonianza di due Dirigenti della Società A.S.D. Campiglia, indicando, in modo particolare, la deposizione di uno di essi che sarebbe particolarmente attendibile sia per la professione esercitata (medico-chirurgo), sia per aver diretto “il P.S. di Piombino”. I due testi - dei quali allega dichiarazione scritta - avrebbero assistito all’episodio dalla porta rimasta aperta.In riferimento all’episodio della cravatta afferma che nel momento in cui egli ha afferrato il borsone del D.G. questi lo ha strattonato, da qui la propria reazione per “l’ingiusta offesa portata alla sua persona” che lo ha indotto ad afferrare l’Arbitro per la cravatta ingiungendogli di “tenere a posto le mani”. Nega di aver avuto alcun contatto fisico con l’O.A..Lamenta che il G.S.T. non ha tenuto in alcun conto che egli, ad acque calme, si è recato nello spogliatoio del D.G. per scusarsi per il comportamento tenuto nei di lui confronti. Conclude per la riduzione della sanzione, chiedendo nel contempo di essere udito in sede di trattazione del contesto.In data 25 marzo u.s. il reclamante ha fatto pervenire, via fax, atto di rinuncia all’audizione motivata con improrogabili impegni di lavoro, formulando nel contempo, pur avendolo già fatto nell’immediatezza, le proprie scuse all’Arbitro.La Corte, acquisito dal D.G. il supplemento di rapporto, ritiene di accogliere il reclamo nei limiti di seguito indicati.Preliminarmente all’esame di merito ed in riferimento alle istanze istruttorie formulate con il reclamo, questa Corte, per l’ennesima volta, richiama l’attenzione degli Enti affiliati e dei tesserati sulla impossibilità, nell’ambito del procedimento disciplinare sportivo, di avvalersi di prove di carattere testimoniale.Infatti l’art. 35, comma 1.1, Titolo IV del C.G.S. statuisce che: “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.” La prova per testi viene ammessa invece esclusivamente nell’ambito dei “Procedimenti per illecito sportivo e violazioni in materia gestionale ed economica” dal comma 5 dell’art. 41 del C.G.S.. L’istanza istruttoria deve quindi essere necessariamente respinta.L’Arbitro, nel supplemento di rapporto, descrive l’episodio in modo chiaro ed esauriente, per cui si ritiene opportuno riportare il testo nella sua interezza:“Il Sig. Ceccarelli Mario faceva irruzione nello spogliatoio senza preannunciarsi con atteggiamento irriguardoso e minaccioso e si avventava subito sulla mia persona e non verso il borsone, come da Lui dichiarato, mi afferrava per la cravatta tirandomi verso se' per circa un metro e proferendo le frasi già citate successivamente afferrava il borsone cercando di lanciarlo fuori dallo spogliatoio ed allora per impedirlo io trattenevo il borsone dall'altro lato, senza mai toccare il Sig. Ceccarelli Mario. “ Proseguendo nel ripercorrere i fatti l’Arbitro conferma senz’alcuna esitazione che anche l’O.A. è stato oggetto di violenza avendo subìto una spinta all’altezza del petto che lo ha costretto ad indietreggiare. Precisa quindi che la porta dello spogliatoio era chiusa ed è stata riaperta dall’O.A. nel momento in cui invitava il Ceccarelli ad uscire ribadendo che il Ceccarelli “veniva portato fuori dai due dirigenti del A.S.D. Campiglia”.Nell’esaminare gli atti, anche alla luce di quanto emerso dal reclamo, il Collegio ha, tuttavia, ritenuto opportuno richiedere agli ufficiali di gara ulteriori elementi, con particolare riferimento ai due episodi di violenza fisica sulle persone (graffio al D.G. con conseguenze, come accertato dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Piombino, e spinta all’O.A.). La chiara risposta dell’Arbitro, che spiega come sia stato graffiato, così come l’accurata risposta dell’O.A. nel descrivere in quattro distinti momenti, sia pure continuativi, il comportamento del Ceccarelli, testimoniano l’infondatezza, in punto di fatto, del reclamo. A fronte di tali prove documentali, delle quali si ricorda la valenza probatoria normativamente disposta, le affermazioni del Ceccarelli appaiono costituire meri espedienti difensivi. La delibera del G.S.T. è, quindi, assolutamente fondata per cui non rimane che esaminare la congruità della sanzione inflitta. In proposito il Collegio, ritiene irrilevanti le scuse formulate, anche in questa sede, dal Ceccarelli, dovendosi ricordare al tesserato che la qualifica rivestita, Presidente della Società, lo onera alla tenuta di comportamenti etici che siano di esempio a tesserati e sostenitori. Conclusivamente decidendo questa Corte, tenuto conto del metro di giudizio che di norma adotta nel caso di violenza in danno degli Ufficiali di gara, ritiene dover sanzionare il comportamento in esame con l’inibizione per anni 1 (uno) e mesi 8 (otto). P.Q.M. La C.A.S.T. della Toscana infligge al Tesserato Ceccarelli Massimo l’inibizione fino al 12 ottobre 2016.Dispone la restituzione della tassa.
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