COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 02.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Gara Monti – Real Montignoso (0-1) dello 01/03/2015. Campionato di II Categoria. In C.U. n.46 del 05/03/2015 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 02.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Gara Monti – Real Montignoso (0-1) dello 01/03/2015. Campionato di II Categoria. In C.U. n.46 del 05/03/2015 C.R.T. Reclama la società Monti avverso il seguente provvedimento del G.S. AMMENDA Euro 1.300,00 MONTI Per aver consentito, a fine gara, a persone non presenti in distinta di accedere al t.d.g. ed agli spogliatoi. Per aver cercato, una di dette persone, di colpire l'arbitro con dei pugni dopo averlo spinto. Per lancio di sputi che raggiungono il D.G.. Per offese e minacce all'arbitro rivolte dagli estranei presenti all'interno dello spogliatoio arbitrale. Recidiva nel contegno offensivo e minaccioso verso gli ufficiali di gara.La reclamante non nega alcune accuse tuttavia contesta gli sputi all’arbitro e che una persona abbia cercato di colpire lo stesso. Chiede un riesame dei fatti e una riduzione della sanzione pecuniaria.Chiede di essere ascoltata in udienza per mezzo del suo presidente.L’arbitro, nel supplemento di rapporto, ripercorre sostanzialmente i fatti così come già riportati ed evidenzia che, essendo giunto al campo di gioco con mezzi pubblici, ha per precauzione chiamato un suo collega per venirlo a prendere. All’udienza del 27/03/2015 il rappresentante della società, preso atto del supplemento arbitrale, ha confermato sostanzialmente il reclamo evidenziando che una parte del pubblico di parte avversa ha inveito contro un suo tesserato con problemi fisici innescando qualche malumore. Contesta ancora una volta l’assunto arbitrale e sostiene di essere sceso nel recinto spogliatoi per verificare non vi fossero problemi e comunque qualificandosi come presidente della società. Precisa, su esplicita domanda della Corte, che non sono intervenute le Forze dell’Ordine e che le stesse non sono state nemmeno chiamate.La Corte, esaminati gli atti ufficiali accoglie il reclamo. I fatti narrati dall’arbitro sono indubbiamente gravi e la società ospitante, responsabile degli stessi sia in maniera diretta che indiretta, deve essere adeguatamente sanzionata.Tuttavia i citati devono essere riportati su un binario di maggiore credibilità per i soggetti deputati a decidere la sanzione. Infatti, il non avere fatto intervenire la Forza Pubblica da parte dell’arbitro, fatto questo mai affermato dal D.G., denota che la pericolosità di cui si può intuire l’esistenza dalla lettura degl’atti ufficiali, non deve essere stata così elevata come invece sembra doversi credere.L’arbitro, infatti, non pare avere subito alcun atto di violenza specifica a livello fisico ed ha lasciato l’impianto sportivo accompagnato da un dirigente locale fino al veicolo del collega appositamente chiamato, non risultando alcun problema per entrambi nell’allontanarsi dal luogo dei fatti.Da quanto esposto pertanto, il Collegio ritiene che la sanzione deve essere graduata in modo diverso rispetto a quanto avvenuto in prime cure.P.Q.M.La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il reclamo, cassa la decisione del G.S.T. ed infligge alla società Monti la sanzione dell’ammenda di €.800,00.Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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