COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 02.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo dell’U.S.D. SAN MARCO AVENZA avverso la squalifica inflitta a Bracaloni Riccardo fino al 05.05.2015 (due mesi)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 02.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo dell’U.S.D. SAN MARCO AVENZA avverso la squalifica inflitta a Bracaloni Riccardo fino al 05.05.2015 (due mesi) Reclama l’U.S.D. San Marco Avenza avverso la squalifica comminata dal G.S.T. all'allenatore Riccardo Bracaloni fino al 05.05.2015 (due mesi), con la seguente motivazione “allontanato per aver offeso il D.g., alla notifica si rifiutava di abbandonare il campo. Di poi, ad una secondo invito, lasciava il terreno di giuoco mentre rivolgeva all'arbitro nuova frase offensiva ”. La società contesta il provvedimento impugnato, evidenziando che la protesta dell'allenatore era motivata da un'erronea decisione arbitrale e ritiene la squalifica comminata del tutto sproporzionata in relazione ai fatti, non avendo il Bracaloni proferito offese al direttore di gara. Precisa inoltre che l'espressione 'non capisci niente' era volta a rimarcare la decisione errata dell'arbitro e che l'allenatore non aveva motivo di ritardare la ripresa del giuoco allontanandosi 'lentamente' dal campo, visto il punteggio di inferiorità.Evidenzia in proposito che era, semmai, interesse dell'allenatore velocizzare i tempi, contestando, comunque, si sia voltato all'indietro nel corso del tragitto se non per stringere la mano all'allenatore della squadra avversaria, al quale lo lega un sentimento di profonda amicizia.Chiede, pertanto, una congrua riduzione della sanzione, allegando dichiarazione della soc. Don Bosco Fossone che prende posizione in ordine ai fatti contestati.La Corte, acquisito il supplemento di rapporto, così decide.Occorre premettere che la Corte giudica – ai sensi dell’art. 35 C.G.S. - sulla base delle risultanze arbitrali alle quali, salvo che nel corso dell’istruttoria non emergano elementi atti a minare la veridicità, viene riconosciuto il carattere di prova privilegiata rispetto ad ogni altra deduzione.Occorre altresì premettere che è da ritenersi inammissibile la produzione documentale allegata al ricorso, in quanto tendente ad eludere la normativa federale che vieta il ricorso alla prova testimoniale, essendo quest'ultima ammessa solo nell’ambito dei giudizi previsti e disciplinati dal Titolo V del C.G.S. (artt. 40-41). Fatta questa doverosa premessa, la Corte ritiene che l'impianto logico del provvedimento impugnato regga l'urto delle ragioni di reclamo, avendo l'arbitro pienamente confermato con il supplemento di rapporto le circostanze poste a fondamento del provvedimento di squalifica impugnato.Nel supplemento di referto, infatti, il direttore di gara certifica ancora una volta con capillarità l'atteggiamento di protesta 'con toni accesi e arroganti' dell'allenatore, protesta poi trascesa del tutto immotivatamente in espressioni irriguardose ed offensive proferite all'indirizzo dell'arbitro, e il rifiuto del Bracaloni di abbandonare il terreno di giuoco.Le risultanze arbitrali, pertanto, non lasciano margine di dubbio sulla dinamica dei fatti, presentando elementi di precisione e di coerenza nella descrizione delle circostanze contestate, motivo per cui all’esame obbiettivo la decisione del Giudice di prime cure non può che essere integralmente confermata da questa Corte.Sanzione congrua.P.Q.M.la C.S.A.T.T.:- respinge il reclamo proposto dalla società U.S.D. SAN MARCO AVENZA;- confermando il provvedimento impugnato;- ordina l’addebito della tassa di reclamo.
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