COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 03.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE (DELEGAZIONE PROV.LE DI TERNI) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASD SANGEMINI SPORT IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN VENANZO – SANGEMINI, DISPUTATA A SAN VENANZO IL 14.03.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 34 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 19.03.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: AMMENDA DI €. 800,00 ALLA SOCIETA RECLAMANTE; SQUALIFICA CALCIATORE SCIARRINI FRANCESCO PER 10 GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 133 del 03.04.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE (DELEGAZIONE PROV.LE DI TERNI) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASD SANGEMINI SPORT IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN VENANZO - SANGEMINI, DISPUTATA A SAN VENANZO IL 14.03.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 34 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 19.03.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: AMMENDA DI €. 800,00 ALLA SOCIETA RECLAMANTE; SQUALIFICA CALCIATORE SCIARRINI FRANCESCO PER 10 GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 02.04.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali ed all’esito dell’audizione del direttore di gara e della società reclamante, si osserva quanto segue. I fatti, come descritti nel referto, sono stati confermati dall’arbitro seppure dallo stesso contestualizzati nell’ambito di un episodio tutto sommato circoscritto. Da qui consegue una diversa valutazione circa l’entità delle sanzioni applicate dal G.S. che appaiono eccessive quanto all’ammenda inflitta alla società ospitata ed alla squalifica del calciatore Sciarrini Francesco, ritenendole di doverle commisurare in €. 600,00 quanto all’ammenda alla società e in otto giornate quanto alla squalifica del calciatore Sciarrini. P.Q.M. In accoglimento del reclamo: - riduce l’ammenda irrogata dal G.S. alla società reclamante ad €. 600,00; - riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Sciarrini Francesco ad otto giornate di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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